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Sentenza

Sentenza n. 662/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DASPO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO (-OMISSIS- DEL 22.09.2021) NOTIFICATO IN DATA 23.09.2021-

Giustizia amministrativa202101921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro che vietava per tre anni l'accesso a stadi e manifestazioni calcistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a un episodio di aggressione verificatosi presso un locale, nel quale era coinvolto il presidente e il vicepresidente di una società calcistica. Ha dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della misura e l'indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni sportive interessati dal divieto. Ha inoltre contestato che il provvedimento avesse attribuito a lui condotte riferibili ad altro soggetto e ha richiamato l'assenza di recidiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza proprie della funzione preventiva del DASPO; nel caso concreto, l'amministrazione aveva anche esplicitato la necessità di impedire la reiterazione di condotte analoghe in occasione delle successive manifestazioni sportive. Ha giudicato adeguata e coerente l'istruttoria, fondata su informative di polizia, fotografie e dichiarazioni testimoniali convergenti. Applicando il criterio del “più probabile che non”, ha ritenuto ragionevolmente dimostrata la partecipazione del ricorrente al gruppo che si era diretto verso i dirigenti della società calcistica e si era allontanato dopo l'aggressione, rilevando che il provvedimento non attribuiva esclusivamente ad altro soggetto le condotte rilevanti. Il Collegio ha sottolineato la natura preventiva del DASPO, la sua autonomia rispetto all'accertamento penale e l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nel formulare il giudizio prognostico di pericolosità. Ha ritenuto proporzionata la durata triennale, anche se non specificamente motivata, in relazione alla gravità della condotta, osservando che, in presenza di recidiva, sarebbe stata applicabile una durata minima di cinque anni. Ha infine escluso la genericità del divieto, poiché l'atto indicava le manifestazioni sportive e i luoghi interdetti in conformità all'art. 6 della legge n. 401/1989. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è una misura amministrativa preventiva volta a impedire l'accesso a determinati luoghi e manifestazioni sportive quando la condotta dell'interessato evidenzi un pericolo, anche potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica; il provvedimento deve individuare le manifestazioni e i luoghi cui si riferisce il divieto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, e può essere adottato anche in presenza di un pericolo soltanto potenziale per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di un'accertata lesione o di una condanna penale.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO, l'autorità di pubblica sicurezza può formulare il giudizio di pericolosità sulla base del criterio del “più probabile che non”, fondandosi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, senza dover raggiungere il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
  • L'accertamento amministrativo dei presupposti del DASPO è autonomo rispetto al procedimento penale; pertanto, l'archiviazione del procedimento penale non determina di per sé l'illegittimità della misura, potendo una condotta non costituente reato risultare comunque idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli impianti sportivi.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO è giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, soprattutto quando l'amministrazione espliciti la necessità di prevenire la reiterazione di condotte pericolose in occasione di successive manifestazioni sportive.
  • Il giudice amministrativo esercita un sindacato non sostitutivo sulle valutazioni prognostiche del Questore, che sono ampiamente discrezionali; il provvedimento è legittimo quando l'istruttoria sia coerente e la motivazione dia conto di un quadro indiziario univoco, fondato su elementi convergenti e non affetto da illogicità.
  • La durata del DASPO può essere ritenuta proporzionata anche in assenza di una motivazione puntuale sulla sua specifica quantificazione, quando la gravità complessiva della condotta e il concreto giudizio di pericolosità giustifichino la durata applicata e il divieto individui con sufficiente precisione manifestazioni e luoghi interessati.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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