Cassazione Penale, Sentenza n. 32517/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sorto per la divergenza tra il Tribunale e il GIP sull'efficacia della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e sulla validità della presenza del difensore all'udienza. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'udienza preliminare perché il processo si era svolto senza il difensore di fiducia dell'imputato e riteneva necessaria la rinnovazione della notifica; il GIP riteneva invece la notifica regolare e ha qualificato l'ordinanza del Tribunale come abnorme, sollevando conflitto e chiedendo l'intervento della Corte
La decisione
La Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e ha attribuito la competenza al Giudice per l'udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Sassari. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale che dichiarava la nullità non fosse abnorme e che tale nullità fosse correttamente dichiarata, in ragione dell'irregolarità nella nomina del difensore d'ufficio e della sequenza temporale delle nomine (la nomina del difensore di fiducia era antecedente rispetto alla rinuncia del precedente difensore e alla successiva nomina dell'ufficiale). Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al GUP per la rinnovazione delle notifiche e la celebrazione nuovamente dell'udienza preliminare
Norme richiamate
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Il provvedimento del giudice di merito che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e dispone la trasmissione degli atti al PM o al GUP non è abnorme anche se eventualmente errato; non determina di per sé la stasi del procedimento e rientra nei poteri del giudice
Sez. 3, n. 2062 del 05/11/2024 (Leopardi)
dep. 2025, Rv. 287391 - 01
Conferma il principio secondo cui non è abnorme il provvedimento che dichiara la nullità e rimanda la cura della regolarizzazione al PM o al GUP, salvo che il provvedimento determini una indebita regressione o la stasi del procedimento
Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 (Pmt)
Ribadisce che è abnorme solo il provvedimento che impone attività processuale 'contra legem' o che determina una stasi ingiustificata del procedimento; il giudice può dichiarare nullità senza che ciò sia automaticamente considerato abnorme
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità da parte del giudice di merito relativa alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non è automaticamente 'abnorme' anche se la decisione potrebbe essere contestabile; rientra nei poteri del giudice e può essere sanata con la rinnovazione della notificazione
- In caso di conflitto tra giudici del medesimo ufficio per sospensione/stasi procedimentale, il conflitto è ammissibile se vi è un rifiuto concreto a procedere da parte dei magistrati coinvolti
- Occorre verificare con attenzione la sequenza temporale delle nomine e delle rinunce dei difensori: la sopravvenienza di un difensore di fiducia antecedente rispetto alla rinuncia del precedente o rispetto alla nomina d'ufficio può giustificare la nullità delle notifiche effettuate a regime diverso
- Se la nullità è fondata su vizi di notifica o di nomina del difensore, la soluzione pratica è la rinnovazione della notifica e la celebrazione di una nuova udienza preliminare da parte del GUP, evitando decisioni che determinino una regressione illegittima del procedimento
- Il pubblico ministero o il GUP possono supplire alla nullità ordinando la rinnovazione delle notifiche e procedendo nuovamente senza che gli atti del giudice che ha dichiarato la nullità siano considerati necessariamente abnormi
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