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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29044/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello riformativa della condanna per furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 c.p.). Ha proposto due motivi: 1) censura della qualificazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) per il furto di un portafoglio contenente monete lasciato all'interno di un furgone in sosta, sostenendo che si trattava di mera comodità e che la querela era stata presentata dal proprietario del furgone e non dalla persona offesa; 2) contestazione del rigetto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo che l'offesa aveva lieve entità, che la precedente vicenda con declaratoria di non punibilità e una precedente condanna avrebbero dovuto portare a riconoscere la tenuità e che vi sarebbe stata continuazione/occasionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia applicato l'orientamento tradizionale richiedendo la prova di una 'necessità' relativa e concreta dell'esposizione alla pubblica fede e che, in concreto, l'accertamento da parte del giudice di merito della situazione di necessità (la fermata del veicolo per il prelievo di oggetti/documenti presso l'abitazione) non fosse censurabile. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui opera la condizione ostativa dell'abitualità (art. 131-bis) quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre a quello in esame, potendo il giudice considerare anche reati precedentemente ritenuti non punibili; ha ritenuto irrilevante, e anzi sfavorevole alla ricorrente, la prossimità temporale tra i fatti (mancanza del cd. "tempo silente") e ha escluso la possibilità, in questa sede, di introdurre per la prima volta il profilo della continuazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Fatto ascritto alla ricorrente: furto. La norma è il riferimento per la fattispecie base cui si applicano le aggravanti e le eventuali esimenti/causa di non punibilità.

  • art. 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (aggravanti)

    art. 625, comma primo, nn. 4 e 7 cod. pen.

    La Corte ha valutato l'aggravante n.7 (esposizione alla pubblica fede) richiedendo la prova di una "necessità" relativa e concreta: non basta la mera dimenticanza o comodità, occorre che l'abbandono del bene sia motivato da impellenti esigenze della vita quotidiana. L'aggravante della destrezza (n.4) è stata esclusa in appello.

  • art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui l'abitualità ostacola l'esclusione di punibilità: il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello in esame. Il giudice può considerare anche reati precedentemente dichiarati non punibili ai fini della valutazione dell'abitualità.

  • art. 616 cod. proc. pen. (ammende e sanzioni processuali)

    Norma invocata per la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, motivata da profili di colpa nell'impugnazione ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione del ricorso)

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare le pretese di motivazione nel ricorso in cassazione; il ricorso deve motivare le censure nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito l'intervento della Procura generale presso la Suprema Corte nella prospettiva di chiedere annullamento con rinvio rispetto al secondo motivo; citata nella fase di discussione.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n.7) richiede valutazione concreta: non è sufficiente che il bene sia custodito in un veicolo per sola comodità; deve emergere una necessità relativa e impellente che giustifichi l'abbandono.
  • Ogni valutazione sull'esistenza della "necessità" va effettuata in concreto dal giudice di merito e sarà difficile riverificare in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e non viziata.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è determinante l'assenza di indicatori di abitualità: la presenza di almeno due illeciti della stessa indole (anche se alcuni erano stati dichiarati non punibili) può costituire ostacolo all'operatività della norma.
  • La prossimità temporale tra reati della stessa natura può indebolire l'argomento della 'occasionalità' e del 'tempo silente' invocato per ottenere la causa di non punibilità.
  • Eccezioni o profili nuovi (es. prospettare per la prima volta una continuazione tra reati) non saranno esaminati in Cassazione se non previamente discussi e valutati in sede di merito.
  • In casi di contestazione di circostanze aggravanti legate alla condotta di custodia (es. oggetti in veicoli), è strategico documentare in grado probatorio la concreta esigenza che ha reso inevitabile lasciare il bene incustodito (es. motivi lavorativi, ragioni di necessità, temporalità delle operazioni).

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