Sentenza del 25/06/2018 n. 2866 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Costi black list - Deducibilità - Attività commerciale effettiva - Reale interesse economico - Concreta attuazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito enuncia il principio giuridico applicabile, ma non contiene gli estremi della sentenza né l’esito concreto del giudizio. Non è quindi possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare con certezza il vincitore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, sino al periodo d’imposta 2015, dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi considerati black list. Tali costi erano soggetti a una presunzione di indeducibilità, superabile solo se il contribuente dimostrava, alternativamente, che l’impresa estera svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che le operazioni erano state concretamente realizzate e rispondevano a un reale interesse economico.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Paesi black list, vigente sino al periodo d’imposta 2015
La presunzione di indeducibilità poteva essere superata provando che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che le operazioni concretamente eseguite rispondevano a un reale interesse economico.
La disciplina poneva a carico del contribuente una prova contraria qualificata: non era sufficiente dimostrare l’esistenza formale dei contratti o delle fatture, ma occorreva documentare l’effettività dell’attività commerciale estera oppure la concretezza, l’utilità e il reale interesse economico delle operazioni.
Massime di principio
- Per i periodi d’imposta anteriori al 2016, i costi verso soggetti localizzati in Paesi black list non erano automaticamente deducibili: il contribuente doveva superare la presunzione legale di indeducibilità.
- La prova doveva riguardare elementi sostanziali e documentabili, quali struttura operativa dell’impresa estera, personale, sedi, contratti, prestazioni effettivamente rese, pagamenti e utilità economica per l’impresa italiana.
- La mera esistenza di fatture, contratti o pagamenti non era normalmente sufficiente se non accompagnata dalla dimostrazione della concreta esecuzione delle operazioni e del loro reale interesse economico.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra attività commerciale effettiva dell’impresa estera e reale interesse economico dell’operazione: si tratta di percorsi probatori alternativi, ma entrambi richiedono elementi concreti e verificabili.
- Poiché il testo non indica l’esito processuale, non è possibile trarre una conclusione certa sulla vittoria del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →