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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 2866 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Costi black list - Deducibilità - Attività commerciale effettiva - Reale interesse economico - Concreta attuazione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo fornito enuncia il principio giuridico applicabile, ma non contiene gli estremi della sentenza né l’esito concreto del giudizio. Non è quindi possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare con certezza il vincitore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, sino al periodo d’imposta 2015, dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi considerati black list. Tali costi erano soggetti a una presunzione di indeducibilità, superabile solo se il contribuente dimostrava, alternativamente, che l’impresa estera svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che le operazioni erano state concretamente realizzate e rispondevano a un reale interesse economico.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Paesi black list, vigente sino al periodo d’imposta 2015

    La presunzione di indeducibilità poteva essere superata provando che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che le operazioni concretamente eseguite rispondevano a un reale interesse economico.

    La disciplina poneva a carico del contribuente una prova contraria qualificata: non era sufficiente dimostrare l’esistenza formale dei contratti o delle fatture, ma occorreva documentare l’effettività dell’attività commerciale estera oppure la concretezza, l’utilità e il reale interesse economico delle operazioni.

Massime di principio

  • Per i periodi d’imposta anteriori al 2016, i costi verso soggetti localizzati in Paesi black list non erano automaticamente deducibili: il contribuente doveva superare la presunzione legale di indeducibilità.
  • La prova doveva riguardare elementi sostanziali e documentabili, quali struttura operativa dell’impresa estera, personale, sedi, contratti, prestazioni effettivamente rese, pagamenti e utilità economica per l’impresa italiana.
  • La mera esistenza di fatture, contratti o pagamenti non era normalmente sufficiente se non accompagnata dalla dimostrazione della concreta esecuzione delle operazioni e del loro reale interesse economico.
  • In una situazione analoga occorre distinguere tra attività commerciale effettiva dell’impresa estera e reale interesse economico dell’operazione: si tratta di percorsi probatori alternativi, ma entrambi richiedono elementi concreti e verificabili.
  • Poiché il testo non indica l’esito processuale, non è possibile trarre una conclusione certa sulla vittoria del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

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