Regolamento (UE) 2019/502
Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro provvisorio per evitare l’interruzione dei collegamenti aerei tra Unione e Regno Unito in caso di recesso senza accordo. Attribuisce ai vettori britannici diritti di traffico limitati e condizionati a reciprocità, prevede autorizzazioni nazionali e meccanismi di controllo, e tutela la concorrenza leale mediante poteri di monitoraggio e intervento della Commissione. Contiene inoltre misure di emergenza per alcuni vettori dell’Unione che, a seguito della Brexit, potrebbero non più soddisfare i requisiti di proprietà e controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
Norme temporanee per garantire una connettività aerea di base tra Unione europea e Regno Unito in caso di recesso senza accordo, con diritti limitati per i vettori britannici e misure di tutela per la concorrenza e la continuità operativa.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi di trasporto aereo tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, con misure transitorie valide solo per un periodo limitato e condizionate all’assenza di un accordo di recesso entrato in vigore entro la data rilevante. Riguarda i vettori aerei del Regno Unito, i vettori aerei dell’Unione, gli Stati membri, la Commissione e, per alcuni profili, le autorità competenti in materia di licenze, sicurezza e concorrenza. Non si applica a Gibilterra; il regolamento lascia impregiudicata la posizione giuridica del Regno di Spagna sulla sovranità dell’aeroporto di Gibilterra.
Regolamento (UE) 2019/502: connettività aerea di base post-Brexit
Il regolamento nasce in un contesto eccezionale, ossia il recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso. I considerando evidenziano il rischio di cessazione automatica dei diritti di accesso al mercato aereo previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e la necessità di misure temporanee, strettamente limitate nel tempo, per evitare gravi perturbazioni alla continuità dei collegamenti e alla mobilità di passeggeri e merci.
Ambito di applicazione e durata
Il testo disciplina i servizi di trasporto aereo tra Unione e Regno Unito dopo il recesso, con applicazione territoriale che non include Gibilterra. La disciplina opera solo se non sia entrato in vigore un accordo di recesso entro la data rilevante; in tal caso, le misure scattano dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il regolamento è temporaneo e cessa comunque di applicarsi alla prima tra: entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo globale sui servizi aerei con il Regno Unito, oppure 30 marzo 2020.
Esercizio della competenza dell’Unione
L’articolo 2 chiarisce che l’Unione esercita, solo per il periodo di applicazione del regolamento, la competenza necessaria a disciplinare le materie trattate. Terminato tale periodo, gli Stati membri riacquistano pienamente la loro competenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, restando impregiudicate le competenze nazionali e dell’Unione per gli aspetti non disciplinati dal regolamento e per futuri accordi internazionali.
Definizioni centrali
Le definizioni dell’articolo 3 sono determinanti per l’applicazione del regime. In particolare, il "vettore aereo del Regno Unito" deve avere il centro principale di attività nel Regno Unito e rispettare condizioni di proprietà e controllo specifiche. Sono inoltre definite nozioni essenziali per la vigilanza concorrenziale, quali "sovvenzione", "pratica discriminatoria", "diritto della concorrenza" e "autorità garante della concorrenza indipendente".
Diritti di traffico concessi ai vettori del Regno Unito
L’articolo 4 riconosce ai vettori aerei del Regno Unito diritti di base limitati: sorvolo, scali non commerciali e servizi internazionali di linea e non di linea tra un punto nel Regno Unito e un punto nell’Unione. Sono previste anche due estensioni temporali specifiche:
- per un massimo di cinque mesi, servizi all-cargo tra Unione e paese terzo nell’ambito di un servizio con origine o destinazione nel Regno Unito, entro un tetto stagionale riferito alle frequenze 2018;
- per un massimo di sette mesi, prosecuzione di servizi di linea su rotte soggette a obblighi di servizio pubblico, se già autorizzati prima della data di applicazione.
Gli Stati membri non possono negoziare o concludere con il Regno Unito accordi bilaterali sulle materie coperte dal regolamento durante il suo periodo di applicazione, né concedere diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dal testo.
Cooperazione commerciale e leasing di aeromobili
Gli articoli 5 e 6 consentono l’uso di accordi commerciali, come code-sharing o blocked-space, e il ricorso al leasing di aeromobili, anche con equipaggio, secondo condizioni precise. Tali strumenti non possono però ampliare i diritti di traffico del vettore britannico oltre quelli dell’articolo 4. Gli accordi devono essere approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, con particolare attenzione alla conformità alle norme di sicurezza e al diritto nazionale e dell’Unione.
Misure transitorie per i vettori dell’Unione
L’articolo 7 introduce una deroga eccezionale per i vettori dell’Unione che, a causa del recesso del Regno Unito, rischiano di perdere la conformità ai requisiti di proprietà e controllo del regolamento (CE) n. 1008/2008. La licenza d’esercizio resta valida per sei mesi dal primo giorno di applicazione, a condizione che il vettore presenti entro due settimane un piano di azioni correttive dettagliato. L’autorità competente valuta il piano entro due mesi e può revocare la licenza se il piano è mancante o inidoneo; la Commissione può intervenire se l’autorità nazionale omette la revoca dovuta. La revoca produce effetti, in linea generale, due settimane dopo la decisione, per evitare un’interruzione improvvisa delle operazioni e consentire il rimpatrio dei passeggeri.
Reciprocità ed equilibrio competitivo
Gli articoli 8 e 9 affidano alla Commissione un ruolo di sorveglianza sostanziale. Da un lato, essa verifica che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori dell’Unione siano equivalenti, de jure o de facto, a quelli concessi ai vettori britannici; dall’altro, controlla le condizioni di concorrenza tra operatori e aeroporti. Se emergono squilibri, può adottare atti di esecuzione per limitare capacità, imporre restrizioni, o chiedere agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare autorizzazioni. Le ragioni che possono giustificare tali interventi includono sovvenzioni, insufficiente applicazione del diritto della concorrenza, mancanza di un’autorità indipendente, norme sociali, ambientali o di sicurezza meno rigorose, e pratiche discriminatorie.
Autorizzazioni nazionali e controlli amministrativi
Per operare nell’Unione, i vettori del Regno Unito devono ottenere un’autorizzazione di esercizio da ciascuno Stato membro interessato. L’articolo 10 prescrive il rilascio senza indebito ritardo se il vettore dispone di una licenza valida secondo il diritto britannico ed è soggetto a controllo normativo effettivo da parte del Regno Unito. Le domande possono essere presentate già dall’entrata in vigore del regolamento, ma le autorizzazioni non diventano efficaci prima del primo giorno di applicazione. L’articolo 11 impone inoltre la trasmissione anticipata di piani operativi, programmi e orari.
Rifiuto, revoca e sospensione delle autorizzazioni
L’articolo 12 elenca i casi in cui gli Stati membri devono o possono intervenire sulle autorizzazioni dei vettori britannici: perdita della qualifica di vettore del Regno Unito, mancato rispetto delle condizioni dell’autorizzazione, violazioni di sicurezza, inosservanza delle regole di ingresso/uscita o indicazione della Commissione ai sensi degli articoli 8 e 9. Le decisioni rilevanti devono essere comunicate senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri.
Riconoscimento di certificati e cooperazione istituzionale
L’articolo 13 stabilisce il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati e delle licenze rilasciati o convalidati dal Regno Unito, purché conformi almeno agli standard internazionali applicabili derivanti dalla convenzione di Chicago. L’articolo 14 valorizza la cooperazione tra autorità nazionali del Regno Unito e degli Stati membri e impone la trasmissione di informazioni utili alla Commissione, che a sua volta esercita i poteri di monitoraggio e di intervento previsti dagli articoli 8 e 9.
Procedura di comitato e applicazione
L’articolo 15 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 e al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 per le misure di esecuzione. L’articolo 16 fissa l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e prevede applicazione differita, con anticipazione limitata per alcune disposizioni operative. Il carattere di urgenza del regolamento emerge chiaramente dalla necessità di predisporre una disciplina immediatamente disponibile per evitare un vuoto regolatorio nel settore del trasporto aereo tra UE e Regno Unito.
Disposizioni principali
Misure temporanee e finalità
L’articolo 1 istituisce una serie di misure temporanee per disciplinare il trasporto aereo tra Unione e Regno Unito dopo il recesso. La logica del regolamento, richiamata nei considerando, è evitare un vuoto normativo e garantire una connettività di base in attesa di un eventuale accordo globale sul trasporto aereo.
Esercizio temporaneo della competenza dell’Unione
L’articolo 2 limita l’esercizio della competenza dell’Unione al periodo di applicazione del regolamento, come definito all’articolo 16, paragrafo 4. Il regolamento non incide sulle competenze degli Stati membri per futuri accordi con altri paesi terzi o con il Regno Unito dopo la cessazione dell’applicazione del regolamento, né sugli elementi non disciplinati dal testo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene le definizioni di trasporto aereo, trasporto aereo internazionale, vettore aereo dell’Unione, vettore aereo del Regno Unito, controllo effettivo, diritto della concorrenza, sovvenzione, autorità garante della concorrenza indipendente, pratica discriminatoria, servizio di linea e non di linea, territorio dell’Unione, territorio del Regno Unito e convenzione di Chicago. È particolarmente rilevante la definizione di vettore aereo del Regno Unito, che richiede centro principale di attività nel Regno Unito e determinate condizioni di proprietà e controllo.
Diritti di traffico concessi ai vettori del Regno Unito
L’articolo 4 attribuisce ai vettori aerei del Regno Unito diritti limitati: sorvolo senza atterraggio, scali non commerciali e servizi internazionali di linea e non di linea tra una coppia di punti uno nel Regno Unito e uno nell’Unione, compresi passeggeri, combinati passeggeri/merci e all-cargo. Prevede inoltre, per massimo cinque mesi dalla data di applicazione, servizi all-cargo tra Unione e paese terzo nell’ambito di un servizio con origine o destinazione nel Regno Unito, entro un limite stagionale pari alle frequenze operate nel 2018, pro rata temporis, e per massimo sette mesi la continuazione di servizi di linea su rotte soggette a obblighi di servizio pubblico. Gli Stati membri non possono negoziare o concludere accordi bilaterali contrari al regolamento per il periodo di applicazione.
Accordi commerciali e wet leasing
Gli articoli 5 e 6 consentono ai servizi operati ai sensi dell’articolo 4 di essere prestati nell’ambito di accordi di cooperazione commerciale, inclusi blocked-space e code-sharing, e mediante leasing di aeromobili, con o senza equipaggio, entro limiti precisi. Tali accordi non possono ampliare i diritti riconosciuti al vettore del Regno Unito oltre quelli dell’articolo 4 e richiedono approvazione delle autorità competenti degli Stati membri, anche per verifiche di sicurezza.
Regime transitorio per le licenze d’esercizio dell’Unione
L’articolo 7 introduce una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1008/2008 per i vettori dell’Unione che, a causa del recesso del Regno Unito, non soddisfino più i requisiti di proprietà e controllo. La licenza resta valida fino a sei mesi dal primo giorno di applicazione, purché il vettore presenti entro due settimane dall’entrata in vigore un piano di azioni correttive. Sono previsti controlli dell’autorità competente, revoca della licenza in caso di mancata presentazione o inidoneità del piano, monitoraggio periodico e intervento della Commissione se l’autorità nazionale non revoca quando dovuto.
Reciprocità dei diritti
L’articolo 8 attribuisce alla Commissione un potere di monitoraggio sui diritti concessi dal Regno Unito ai vettori dell’Unione e sulle condizioni del loro esercizio. Se i diritti non sono equivalenti, de jure o de facto, o non sono disponibili per tutti i vettori dell’Unione, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare capacità, chiedere rifiuto/sospensione/revoca delle autorizzazioni nazionali o imporre obblighi finanziari o restrizioni operative, con procedura d’esame o, in casi urgenti, procedura d’urgenza.
Concorrenza leale e contrasto a pratiche distorsive
L’articolo 9 disciplina il monitoraggio della concorrenza tra operatori dell’Unione e del Regno Unito. In presenza di sovvenzioni, mancata applicazione del diritto della concorrenza, assenza di un’autorità indipendente, norme meno rigorose su lavoro, sicurezza, ambiente o diritti dei passeggeri, o pratiche discriminatorie, la Commissione può adottare misure correttive simili a quelle dell’articolo 8. Il regolamento (CE) n. 868/2004 non si applica alle materie coperte dal presente regolamento.
Autorizzazione di esercizio e controlli nazionali
L’articolo 10 richiede che i vettori aerei del Regno Unito ottengano un’autorizzazione di esercizio da ciascuno Stato membro in cui operano. L’autorizzazione deve essere rilasciata senza indebito ritardo se il vettore possiede una licenza valida secondo il diritto britannico ed è soggetto a effettivo controllo normativo del Regno Unito, con autorità competente chiaramente individuata e certificato di operatore aereo valido. Le domande possono essere presentate già dall’entrata in vigore del regolamento, ma le autorizzazioni producono effetti solo dal primo giorno di applicazione.
Piani operativi, programmi e orari
L’articolo 11 impone ai vettori del Regno Unito di presentare alle autorità competenti degli Stati membri i piani operativi, i programmi e gli orari almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni. Per la stagione IATA in corso al primo giorno di applicazione e per la prima stagione successiva, tali documenti possono essere presentati e approvati prima di tale data. È ribadita la possibilità per gli Stati membri di autorizzare servizi di linea dei vettori dell’Unione in esercizio di diritti concessi dal Regno Unito, senza discriminazioni.
Rifiuto, revoca e limitazione delle autorizzazioni
L’articolo 12 disciplina i casi in cui gli Stati membri devono o possono rifiutare, revocare, sospendere, limitare o subordinare a condizioni l’autorizzazione di esercizio dei vettori del Regno Unito. Ciò avviene, tra l’altro, se il vettore non rientra più nella definizione di vettore del Regno Unito, se non soddisfa le condizioni dell’articolo 10, per motivi di sicurezza, per inosservanza delle norme di ingresso/uscita e operatività, oppure quando richiesto dalla Commissione ai sensi degli articoli 8 o 9. Gli Stati membri devono informare Commissione e altri Stati membri senza ritardo.
Riconoscimento di certificati e licenze del Regno Unito
L’articolo 13 riconosce validi negli Stati membri i certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati dal Regno Unito, purché siano stati emessi in conformità almeno delle pertinenti norme internazionali adottate in base alla convenzione di Chicago.
Consultazione, cooperazione e comitologia
L’articolo 14 impone alle autorità degli Stati membri di consultare e cooperare con le autorità del Regno Unito per l’attuazione del regolamento e di trasmettere alla Commissione, su richiesta, le informazioni pertinenti. L’articolo 15 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura d’esame e quella d’urgenza.
Entrata in vigore, applicazione e durata
L’articolo 16 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. L’articolo 7, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 2, si applicano già dall’entrata in vigore. Il regolamento non si applica se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso e cessa di applicarsi, al più tardi, il 30 marzo 2020 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo globale sui servizi aerei con il Regno Unito.
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