Sentenza n. 1436/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente, liquidate da una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore e da una sentenza della Corte di appello di Salerno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione di due sentenze del giudice ordinario, che avevano condannato l’amministrazione al pagamento complessivo di euro 3.680,60 per spese legali, con distrazione in suo favore. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato documentazione relativa all’emissione di un ordine speciale di pagamento di euro 358,42 concernente il credito riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore. Il ricorrente ha poi dichiarato che gli importi riconosciuti da entrambe le sentenze erano stati pagati, rispettivamente il 29 giugno 2026 e il 30 giugno 2026, dunque dopo la proposizione del ricorso, chiedendo il riconoscimento delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo provata la piena soddisfazione della pretesa sulla base della convergenza delle dichiarazioni delle parti e della documentazione attestante l’emissione dell’ordine di pagamento, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Quanto al titolo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Salerno, il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere perché mancava documentazione idonea a provare l’avvenuto pagamento; ha tuttavia dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dai fatti successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche in mancanza di documentazione idonea a provare integralmente l’adempimento, fatti sopravvenuti univoci e il comportamento processuale delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta nel corso del giudizio.
- Quando l’adempimento sopravvenuto non è documentalmente sufficiente a dimostrare la piena soddisfazione della pretesa, ma fatti univoci e il comportamento delle parti evidenziano il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di esecuzione di un titolo, l’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l’instaurazione del giudizio abbia determinato l’adempimento.
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