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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 5777 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Sollecito di pagamento - Impugnativa - Notifica della cartella - Fotocopia della cartolina di spedizione - Cartolina di ricevimento - Mancata corrispondenza - Procedimento di riscossione - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento contestando la regolarità della notifica della cartella esattoriale. La documentazione prodotta dall'agente della riscossione non dimostrava validamente l'avvenuta notifica, poiché la fotocopia della cartolina di spedizione non corrispondeva alla cartolina di ricevimento depositata in atti: quest'ultima riportava un numero cronologico e una data differenti. Tale discrasia rendeva la documentazione inidonea a collegare la spedizione alla ricezione della specifica cartella e, quindi, a provare il perfezionamento della notifica.

La decisione

Il procedimento di riscossione è stato ritenuto illegittimo nei confronti di Equitalia, che è stata condannata alle spese di lite in favore del contribuente. Quanto a Roma Capitale, già evocata in primo grado, è stata rilevata la carenza originaria di legittimazione passiva e il ricorso nei suoi confronti è stato dichiarato inammissibile. Il contribuente, pur risultando vittorioso nei confronti di Equitalia, è stato condannato a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella esattoriale deve essere provata mediante documentazione coerente e univocamente riferibile all'atto notificato.
  • La mancata corrispondenza tra i dati della cartolina di spedizione e quelli della cartolina di ricevimento può impedire di dimostrare che la specifica cartella sia stata effettivamente notificata, con conseguente illegittimità degli atti successivi della riscossione.
  • La contestazione della notifica deve essere proposta nei confronti del soggetto cui è imputabile l'attività notificatoria, normalmente l'agente della riscossione, mentre l'ente impositore può essere privo di legittimazione passiva rispetto ai vizi propri della notificazione.
  • La vittoria nel merito contro l'agente della riscossione non esclude automaticamente la condanna alle spese nei confronti di un altro resistente erroneamente convenuto e risultato privo di legittimazione passiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare numero, data e corrispondenza tra tutti i documenti di spedizione e ricezione, oltre a individuare correttamente il soggetto responsabile del vizio contestato.

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