Ordinanza n. 459/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, DEL DECRETO EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI e depositato il 20.05.2020, Cron. n. 1249/20, a definizione del procedimento R.G. n. 753/20;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte di Appello di Napoli posto in esecuzione mediante giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
L’impresa ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli e depositato il 20 maggio 2020, relativo alla liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziati giudizi di ottemperanza e quelli già pendenti sono sospesi. Il TAR ha quindi ritenuto applicabile la causa legale di sospensione al giudizio in corso, lasciando impregiudicati i profili processuali, di merito e relativi alle spese.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio decorrente nei termini previsti dalla disposizione sopravvenuta. La sospensione è stata ritenuta automatica per effetto della nuova disciplina, senza definire i profili di rito, di merito o sulle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza richiamato quale strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, insieme alla disciplina speciale della legge Pinto, la base normativa per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine indicato dal giudice.
art. 1, comma 817, legge n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa automatica di sospensione, per i successivi due anni decorrenti dopo il periodo di venti giorni dall’entrata in vigore, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti rientranti nell’ambito della disposizione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce espressamente la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a una determinata categoria di crediti, il giudice deve disporre la sospensione automatica dei giudizi pendenti, senza definire in questa fase i profili di rito, di merito o sulle spese.
- La prosecuzione di un giudizio amministrativo sospeso ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. richiede la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione, secondo quanto indicato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →