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Sentenza

Sentenza n. 13952/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento regionale di determinazione degli oneri di ripiano del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativo all'applicazione del meccanismo del payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui i provvedimenti di certificazione del fatturato delle aziende sanitarie, i decreti ministeriali, le linee guida, gli accordi e le intese interistituzionali concernenti la determinazione dei tetti di spesa e delle quote di ripiano. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali relativi agli anni 2015-2018, stabilendo che l'integrale pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento richiesto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Ha tuttavia rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, conseguente al pagamento effettuato dalla ricorrente in applicazione della disciplina transattiva e definitoria sopravvenuta, e ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, mentre la cessazione della materia del contendere richiede anche l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma mediante apposito provvedimento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione della controversia mediante udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per la definizione degli obblighi di payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento avente a oggetto i provvedimenti regionali di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback presuppone, oltre all'avvenuto pagamento da parte dell'azienda, il deposito del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento nelle forme previste dalla legge.
  • Quando il pagamento sopravvenuto rende non più utile la decisione sulla domanda di annullamento, ma non risultano integrati gli specifici presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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