Cassazione Penale, Sentenza n. 16560/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la confisca del saldo attivo del conto corrente n. 10112129-0 (euro 251.351,06) intestato a Stefania Zenna. Le censure: 1) travisamento della prova e mancata individuazione del soggetto che materialmente ha trasferito all'estero i proventi illeciti (si sostiene che l'autore materiale fosse Zenna Giuseppe, coniuge deceduto, non Assunta Potenza); 2) omissione di motivazione circa la carenza probatoria che i conti in Svizzera fossero stati aperti dalla Potenza e non dal coniuge deceduto; 3) violazione dell'art. 18, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 159/2011, per avere disposto la confisca di beni riconducibili a Zenna Giuseppe a distanza di 15 anni dalla sua morte. Inoltre si contestava la retrodatazione della pericolosità sociale al 1994.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e perché prospettano questioni non devolute al giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato, richiamando e incorporando la motivazione già resa nei provvedimenti precedenti: la pericolosità di Assunta Potenza è stata ricavata da una condotta continuativa di occultamento e trasferimento di somme in Svizzera a partire dal 1994 e non è necessario, ai fini della confisca per prevenzione patrimoniale, provare che la formazione della provvista sia stata materialmente opera esclusiva di un terzo quando il denaro era illecito e la Potenza lo abbia consapevolmente occultato. Le restanti censure attengono alla motivazione, materie non esaminabili in Cassazione contro misure di prevenzione salvo violazione di legge. La presunta violazione dell'art. 18 non era stata devoluta e quindi non è stata esaminata. Per l'inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 18, comma 3, lett. f)
La Corte osserva che la censura di violazione dell'art. 18 non era devoluta in Cassazione dal ricorso; in generale il rimedio contro misure di prevenzione è limitato a questioni di violazione di legge, e qui non è stata dedotta in modo efficace la violazione normativa richiamata.
principio di devoluzione e limiti del giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione
La Corte ricorda che l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione davanti alla Corte di Cassazione è ammessa solo per violazione di legge; motivazioni e valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo che siano allegati profili di diritto deducibili dal ricorso.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale la Corte di Cassazione interviene limitatamente a questioni di diritto: censure attinenti alla valutazione della prova o alla motivazione sono in linea di massima improprie in sede di legittimità.
- La confisca per prevenzione può fondarsi sulla consapevole occultazione di provvista illecita: non è decisivo dimostrare che il bene sia stato formato materialmente solo dall'imputato quando risulti che la somma era di origine illecita e che l'interessato l'abbia occultata o gestita con modalità compatibili con condotte di riciclaggio.
- La pericolosità sociale può essere retrodatata sulla base di comportamenti abituali e continuativi di occultamento e disposizione dei beni, purché adeguatamente motivati dai giudici di merito.
- Per contestare specifiche norme (es. art. 18 d.lgs. 159/2011) in Cassazione è necessario che la violazione sia espressamente e tempestivamente dedotta nel grado di impugnazione che precede, altrimenti il motivo non si considera devoluto.
- Chi propone ricorso deve portare elementi probatori concreti e non mere probabilità quando contesta conclusioni fattuali o l'attribuzione della titolarità/origine dei conti; in mancanza, il giudice di legittimità conferma la valutazione del merito.
- Il mancato successo in Cassazione può comportare la condanna alle spese e, nelle ipotesi di ricorsi manifestamente infondati, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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