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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29254/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio e norme processuali: il difensore aveva chiesto il rinvio dell'udienza fissata per il 13/10/2023 per legittimo impedimento del condannato; il Tribunale accolse il rinvio fissando la nuova udienza al 06/03/2024, ma non comunicò né al condannato né al suo difensore la nuova data. Per tale omissione il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza adottata in udienza alla quale non ha potuto partecipare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva accettato il legittimo impedimento del condannato e, quindi, aveva implicitamente ritenuto necessaria la sua partecipazione: in tale ipotesi l'art. 420-ter c.p.p. imponeva la notificazione al condannato dell'ordinanza di rinvio. L'omessa notifica al condannato costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, 180 c.p.p.), rilevabile con il ricorso, e ha determinato l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La censura sull'omessa notifica al difensore è invece respinta, avendo il Tribunale considerato presente la parte che non risultava impedita e potendo la lettura dell'ordinanza sostituire gli avvisi per i presenti. P.Q.M. l'ordinanza è annullata e gli atti sono trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per la nuova trattazione.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod.proc.pen.

    Se il giudice ritiene necessaria la partecipazione del condannato (es. accoglimento del suo legittimo impedimento che implica diritto a partecipare), è obbligatoria la notificazione al condannato della ordinanza di rinvio; la lettura dell'ordinanza in udienza sostituisce l'avviso per chi è o deve considerarsi presente (comma 4); il comma 5 è applicabile anche nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 678 cod.proc.pen.

    Richiama l'art. 666 c.p.p.: la presenza del difensore e del pubblico ministero è necessaria; la regola generale sulla possibilità di celebrare l'udienza in mancanza dell'interessato si valuta attraverso il richiamo ad art. 666.

  • art. 666 cod.proc.pen.

    Si richiede la presenza del difensore e del pubblico ministero; l'udienza può svolgersi senza la presenza dell'imputato/condannato se non abbia espressamente richiesto di partecipare.

  • art. 178 cod.proc.pen.

    L'omessa notificazione prevista dalla legge, quando incidente sui diritti di difesa, costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 180 cod.proc.pen.

    Definizione delle nullità di ordine generale a regime intermedio (applicabile alla fattispecie di omissione della notifica al condannato).

  • art. 182 cod.proc.pen.

    Regole sull'impugnazione delle nullità; consente la deduzione della nullità denunciata nel ricorso quando prevista dalla legge.

  • art. 181 cod.proc.pen.

    Disciplina la nullità e i termini/modalità per la loro rilevazione e impugnazione, richiamata per l'ammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Quando il giudice accoglie il rinvio per legittimo impedimento del condannato e implicitamente riconosce il suo diritto a partecipare, è obbligatorio notificare al condannato l'ordinanza che fissa la nuova udienza; la mancata notificazione configura una nullità rilevante.
  • Se l'impedimento riguarda il solo difensore e l'assenza non è giustificata, la lettura in udienza dell'ordinanza di rinvio può sostituire la notifica per chi è presente; l'omessa comunicazione al difensore non sempre determina nullità.
  • La distinzione pratica: chiedere sempre esplicitamente la partecipazione del condannato se si intende che la sua presenza sia necessaria; in caso di rinvio per suo impedimento, sollecitare espressa comunicazione della nuova data da parte dell'ufficio giudiziario.
  • La violazione della notifica al condannato, se provata, è rilevabile con ricorso e può condurre all'annullamento dell'atto impugnato e alla rinnovazione del procedimento.
  • Per difensori: conservare traccia documentale di tutte le istanze di rinvio e delle richieste di comunicazione della nuova data; in mancanza di riscontro, agire tempestivamente con ricorso per nullità procedurale.
  • Per il giudice di sorveglianza: valutare e dichiarare chiaramente, nel provvedimento, se la partecipazione del condannato è ritenuta necessaria e provvedere, in tal caso, alla notificazione obbligatoria della nuova udienza.

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