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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37672/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Bari che aveva respinto l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del G.I.P. di Foggia (3/3/2020) di rigetto della richiesta di misura cautelare. Il P.M. deduceva: (i) errore di qualificazione giuridica dei fatti, poiché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto Zambrino responsabile del reato di "intestazione fittizia" (art. 512‑bis c.p.) mentre in realtà sarebbe contestata la più grave fattispecie di riciclaggio (art. 648‑bis c.p.); (ii) violazione di norme processuali e nullità relativamente alla valutazione dell'insussistenza del pericolo di reiterazione, essendosi il Tribunale basato sul lungo tempo intercorso tra i fatti (2013‑2016) e la richiesta cautelare, ritenendo inesistenti le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato due linee principali: (1) osservazione di merito sul fatto che il Tribunale del riesame ha errato nel ricondurre la decisione solo al profilo delle esigenze cautelari senza esaminare preventivamente la gravità indiziaria (critica sulla "ragione più liquida" applicata dal Tribunale), ma tale censura non ha impedito l'inammissibilità del ricorso; (2) motivi di inammissibilità sostanziali: il ricorso per cassazione era proposto su questioni non devolute in precedenza al giudice dell'appello (violazione della catena devolutiva) e risultava generico e privo di elementi specifici (non indicava date precise, tipologia concreta dei reati di riciclaggio o elementi idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione). Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e dunque il provvedimento del Tribunale della libertà è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) / comma 3)

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state sottoposte a cognizione del giudice d'appello; il ricorso è inammissibile se solleva profili non devoluti

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Nel provvedimento si segnala che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità di Zambrino solo per questa fattispecie; la Corte osserva la questione di qualificazione ma la rilevazione non è sufficiente a superare i vizi di ammissibilità del ricorso

  • art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)

    Secondo il P.M. la contestazione era di riciclaggio; la Corte prende atto della contestazione ma sottolinea che il ricorso non ha fornito elementi specifici (date, modalità) per fondare la richiesta cautelare in relazione a questa qualificazione

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Richiamati come prescrittori dei presupposti per l'adozione della misura cautelare: il Tribunale della libertà deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare e verificare la sussistenza di tutti i requisiti per la misura

  • art. 274 cod. proc. pen. (lettera c), e richiamo alla modifica legge n. 47/2015)

    Sottolineata la necessità di valutare sia la concretezza sia l'attualità del pericolo di reiterazione; l'attualità va apprezzata con riferimento al tempo trascorso e ad elementi concreti e recenti che attestino il rischio di recidiva

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Schema di motivazione richiesto per le ordinanze applicative della misura: bisogna motivare in termini di concretezza e attualità degli indizi nonché adeguatezza e proporzionalità della misura

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della deduzione che il P.M. in appello aveva prospettato specifica richiesta riferita alla lettera a) dell'art. 274; la Corte osserva che il P.M. ha poi cambiato il profilo dedotto in cassazione, violando la catena devolutiva

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità dell'appello de libertate e alle competenze del tribunale della libertà nel riesaminare la richiesta cautelare

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello de libertate deve riesaminare ex novo l'intera questione cautelare, ma l'analisi della gravità indiziaria precede e può influenzare la valutazione delle esigenze cautelari.
  • Non è ammesso in Cassazione dedurre questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: la "catena devolutiva" impedisce di cambiare nel ricorso per cassazione il profilo di doglianza rispetto a quello proposto in appello.
  • La modifica normativa e la giurisprudenza richiedono che il pericolo di reiterazione sia "attuale" e concreto: il P.M. deve indicare date, modalità e fatti recenti o altri elementi probatori specifici che giustifichino l'attualità del rischio di recidiva.
  • La genericità delle doglianze e la mancanza di elementi concreti (es. date di consumazione, tipologia precisa dei reati, circostanze concrete) rendono il ricorso inammissibile.
  • Il principio della "ragione più liquida" (decidere su punto più agevole) non è esportabile automaticamente dal processo civile a quello penale: il giudice penale non può omettere di motivare su profili fondamentali come la gravità indiziaria.

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