Parere n. 267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Milano per l’annullamento del provvedimento n. p-mi/l/n/2022/102470 di revoca del nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta per lavoro subordinato adottata a seguito della mancata presentazione del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, deducendo quattro motivi di ricorso relativi alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omesso preavviso o comunicazione di avvio del procedimento, alla mancata prova della convocazione del datore di lavoro e all’omessa valutazione delle ragioni che avrebbero impedito la sua presenza alla stipula del contratto di soggiorno. È stata inoltre proposta istanza cautelare, già respinta con parere n. 1091 del 16 ottobre 2025.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Dalla relazione istruttoria e dai relativi allegati risultava provata, tramite il portale telematico, sia la convocazione del datore di lavoro sia la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al ricorrente. Quanto alle ragioni dell’assenza, il Consiglio di Stato ha osservato che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutarle soltanto se fossero state rappresentate dal datore di lavoro. Poiché tali ragioni non erano state comunicate e il motivo era formulato in termini meramente ipotetici, non sussisteva alcun obbligo dell’Amministrazione di svolgere d’ufficio accertamenti sulle cause della mancata presentazione. Spetta infatti alle parti rappresentare tempestivamente le eventuali cause giustificative dell’assenza, così da consentire all’Amministrazione di valutarne l’esistenza e la rilevanza. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Convocazione e comunicazione di avvio del procedimento
Il motivo relativo alla mancata convocazione e all’omesso preavviso è infondato, poiché dagli atti risulta provata, tramite l’apposito portale telematico, sia la convocazione del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno sia la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al ricorrente.
Mancata valutazione delle ragioni dell’assenza
L’Amministrazione non era tenuta a valutare d’ufficio ipotetiche cause di forza maggiore o circostanze impreviste che avrebbero impedito la presenza del datore di lavoro, non essendo tali ragioni mai state rappresentate all’Amministrazione né specificate nel ricorso. Spetta alle parti comunicare le cause dell’assenza affinché possano essere valutate prima dell’adozione della revoca.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
È la disposizione in base alla quale è stata adottata la revoca del nulla osta per lavoro subordinato a seguito della mancata presentazione del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; il Consiglio di Stato ha escluso il vizio, rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca risultava provata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, la prova della convocazione e della comunicazione di avvio può risultare dalla documentazione delle notifiche effettuate tramite il portale telematico previsto dall’Amministrazione.
- L’Amministrazione è tenuta a valutare le ragioni che giustificano la mancata presentazione alla stipula del contratto di soggiorno soltanto quando tali ragioni siano state tempestivamente rappresentate dagli interessati; non è tenuta ad accertare d’ufficio cause meramente ipotetiche o non dedotte.
- L’onere di allegare e documentare le cause di forza maggiore o le circostanze impreviste che impediscono la presenza alla stipula del contratto di soggiorno grava sulla parte assente, la quale deve comunicarle all’Amministrazione per impedire o contestare la revoca del nulla osta.
Revoca del nulla osta per lavoro subordinato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di impresa individuale contro la Prefettura di Milano, per l’annullamento della revoca del nulla osta rilasciato in relazione all’assunzione di un cittadino egiziano.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il datore di lavoro aveva presentato istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Dopo il rilascio del nulla osta, le parti erano state convocate per la stipula del contratto di soggiorno. Alla data fissata, il 13 maggio 2024, il datore di lavoro non si era presentato.
La Questura di Milano aveva quindi revocato il nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto quattro motivi di gravame, lamentando in particolare:
- la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione o il mancato preavviso relativo al procedimento di revoca;
- l’assenza di prova della convocazione del datore di lavoro;
- l’omessa valutazione delle ragioni che avrebbero potuto impedire la presenza del datore di lavoro alla stipula;
- la sussistenza di possibili cause di forza maggiore o circostanze impreviste, prospettate tuttavia in termini meramente ipotetici.
L’istanza cautelare è stata respinta con il parere n. 1091 del 16 ottobre 2025.
Valutazioni sulla partecipazione procedimentale
La Sezione ha rilevato che la documentazione allegata alla relazione ministeriale provava, tramite l’apposito portale telematico, sia l’avvenuta convocazione del datore di lavoro sia la comunicazione di avvio del procedimento di revoca al ricorrente.
È stato quindi escluso il dedotto vizio partecipativo: gli atti dell’Amministrazione contenevano prova dell’avvenuto invio delle comunicazioni rilevanti.
Valutazione delle cause dell’assenza
Secondo il Consiglio di Stato, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le ragioni dell’assenza soltanto se tali ragioni fossero state concretamente rappresentate dal datore di lavoro. Nel caso esaminato non risultava che fossero state comunicate cause di forza maggiore o circostanze impreviste.
La censura era inoltre formulata in termini ipotetici e non indicava quali specifiche circostanze avessero impedito la presenza alla stipula. Non poteva quindi configurarsi un obbligo dell’Amministrazione di ricercare autonomamente le ragioni della mancata presentazione di una delle parti.
Il Consiglio di Stato ha posto a carico degli interessati l’onere di rappresentare tempestivamente le cause dell’assenza, affinché l’Amministrazione possa verificarne l’esistenza e valutarne la rilevanza ai fini della revoca.
Esito del ricorso
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. Il parere conferma quindi la legittimità della revoca del nulla osta, non essendo stati dimostrati né un difetto di comunicazione procedimentale né l’esistenza di cause giustificative dell’assenza del datore di lavoro.
In conclusione, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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