Sentenza del 12/04/2016 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Provvedimentoirrogazione sanzioni - finanziamenti infruttuosi - trasferimento estero -omessa e/o infedele dichiarazione - erronea compilazione quadro RW - art. 9 l.97/13 - applicabilità - è dovuta. Leviolazioni di omessa e/o infedele dichiarazione (nella specie nellacompilazione delle sezioni I e II (trasferimenti) del modello RW commesseantecedentemente al 04.09.2013) non sono più punibili con le specifichesanzioni di cui al d.l. 167/90, bensì secondo quanto previsto dall'art. 9 l.97/13 che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti detentoridi investimenti all'estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria, eha rideterminato le sanzioni applicabili. Ne consegue l'obbligo di provvedereal ricalcolo delle sanzioni irrogate per le sole violazioni relative allaomessa dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delleattività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditiimponibili e non più per quelle riguardanti l'omessa dichiarazione dei trasferimentida, verso e all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato le sanzioni applicate per l'omessa o infedele compilazione del quadro RW, in particolare delle sezioni I e II relative ai trasferimenti da, verso e sull'estero, effettuati prima del 4 settembre 2013. La questione riguardava l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dall'art. 9 della legge n. 97/2013, che ha semplificato gli obblighi dichiarativi e rideterminato il regime sanzionatorio per gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere.
La decisione
È stato affermato che le violazioni commesse anteriormente al 4 settembre 2013 non devono più essere sanzionate secondo le specifiche disposizioni del d.l. n. 167/1990 riguardanti i trasferimenti esteri, ma devono essere valutate alla luce dell'art. 9 della legge n. 97/2013. L'Amministrazione deve quindi ricalcolare le sanzioni limitatamente alle omissioni relative alla consistenza degli investimenti esteri e delle attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili. Non sono invece più sanzionabili, secondo il precedente regime, le omissioni concernenti la mera indicazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero. L'esito è pertanto favorevole al contribuente, almeno con riferimento alla rideterminazione e alla parziale eliminazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 9, legge n. 97/2013
La norma ha semplificato gli obblighi di compilazione del quadro RW e ha rideterminato le sanzioni applicabili alle violazioni relative agli investimenti esteri e alle attività estere di natura finanziaria. Per le violazioni anteriori al 4 settembre 2013, il nuovo regime deve essere applicato quando più favorevole, con ricalcolo delle sanzioni.
Decreto-legge n. 167/1990
Il precedente regime prevedeva specifiche sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, comprese quelle relative ai trasferimenti da, verso e sull'estero. Tali sanzioni non possono continuare a essere applicate alle mere omissioni sui trasferimenti quando il successivo regime normativo le ha superate o rese non più punibili.
Massime di principio
- Quando una normativa successiva modifica o riduce le sanzioni tributarie, occorre verificare l'applicazione del principio del favor rei e del regime più favorevole al contribuente, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- Per le annualità anteriori al 4 settembre 2013 deve essere distinta l'omessa indicazione della consistenza di investimenti o attività finanziarie estere dall'omessa indicazione dei semplici trasferimenti di denaro: solo la prima categoria può conservare rilevanza sanzionatoria secondo il nuovo regime.
- L'Amministrazione non può confermare automaticamente le sanzioni originarie, ma deve procedere a un ricalcolo coerente con la normativa sopravvenuta e con la specifica natura della violazione.
- In casi analoghi è necessario esaminare separatamente ogni violazione indicata nel quadro RW, verificando periodo d'imposta, tipo di omissione, esistenza di un investimento o di un'attività finanziaria produttiva di reddito e regime sanzionatorio più favorevole.
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