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Ordinanza

Ordinanza n. 2399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00275/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202604613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. A prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris, ha ritenuto evanescente il periculum in mora dedotto dall’appellante, considerando la natura complessiva e la durata dell’appalto nonché la fissazione dell’udienza di merito al 23 settembre 2026. L’ordinanza cautelare del TAR è quindi rimasta confermata. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara CIG B85490B4F4

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di gara. Il testo non specifica i singoli vizi dedotti né le censure rivolte agli atti di gara. In sede cautelare l’appellante ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla procedura e dall’appalto. Il Consiglio di Stato ha esaminato il periculum in mora, ritenendo non necessario procedere alla valutazione del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha deciso l’appello proposto contro l’ordinanza del TAR Veneto.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può respingere la domanda senza esaminare il fumus boni iuris quando il periculum in mora dedotto risulti evanescente o comunque insussistente.
  • La valutazione del periculum in mora deve considerare concretamente la natura e la durata dell’appalto, nonché la prossimità dell’udienza di merito, elementi idonei a escludere l’attualità o l’irreparabilità del pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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