Sentenza n. 733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 04782/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di sistemazione di dissesti e scarpate su tratte autostradali
Esito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese riunite in RTI hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell'accordo quadro al consorzio controinteressato. In primo grado erano state dedotte, da un lato, cause di esclusione automatica ai sensi dell'art. 80, commi 1, 3 e 6, e cause di esclusione facoltativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016; dall'altro, la necessità di posporre il concorrente aggiudicatario in graduatoria per la discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, con prevalenza di quest'ultimo secondo la lex specialis. In appello sono stati dedotti error in iudicando ed error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell'art. 119 del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 17 del disciplinare di gara, nonché violazione dei principi di par condicio, trasparenza e autovincolo, oltre a eccesso di potere per erroneità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'appellato ha eccepito l'irricevibilità dell'appello per tardività, sostenendo che la sentenza di primo grado era stata notificata il 27 giugno 2025 e che il termine breve di trenta giorni era scaduto il 28 luglio 2025, mentre l'appello era stato notificato il 12 agosto 2025. Prima della decisione, le appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quale rinuncia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in presenza di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La disponibilità dell'azione permane sino a quando la causa è trattenuta in decisione e impone al giudice di prendere atto della dichiarazione mediante una pronuncia di improcedibilità. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, effettuando una sommaria delibazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito. Ha ritenuto che l'appello fosse comunque irricevibile per tardività: la sentenza di primo grado era stata notificata il 27 giugno 2025, il termine breve di trenta giorni scadeva il 28 luglio 2025 e l'appello era stato notificato soltanto il 12 agosto 2025; la sospensione feriale non avrebbe impedito la tardività. Le spese sono state poste a carico delle appellanti e liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 92, comma 1, c.p.a.
In combinato disposto con l'art. 120, comma 2, c.p.a., stabilisce il termine breve per proporre appello nella controversia in materia di affidamento di contratti pubblici, decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Prevede, per il rito relativo alle controversie concernenti procedure di affidamento, il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello dalla notificazione della sentenza.
art. 80, commi 1, 3, 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016
Disposizioni richiamate dalle appellanti per sostenere l'esistenza di cause di esclusione automatica e facoltativa del consorzio aggiudicatario; il giudice non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità dell'appello.
art. 119 d.P.R. n. 207/2010
Disposizione richiamata dalle appellanti in relazione alla discordanza tra ribasso indicato in cifre e in lettere; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità e non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito.
- Nel rito appalti, quando la sentenza di primo grado è stata notificata, l'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione; la notificazione effettuata oltre tale termine determina l'irricevibilità dell'impugnazione, anche se la parte rinuncia successivamente alla decisione e il giudizio viene definito formalmente per improcedibilità.
- La sospensione feriale dei termini non consente di recuperare un appello già tardivo quando, anche considerando il regime di sospensione applicabile, la notificazione dell'impugnazione è comunque intervenuta oltre il termine utile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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