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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01246/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per omesso versamento di IRAP, IRPEG e IVA risultante dal controllo liquidatorio della dichiarazione Modello Unico 2000. La società contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 9-bis della l. n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti e aveva effettuato il pagamento della prima rata. In primo grado la cartella era stata annullata sul presupposto che, essendo pendente la domanda di condono, l’Ufficio non potesse procedere alla riscossione. In appello l’Amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione sostenendo che la procedura non si era perfezionata per mancato integrale pagamento. In Cassazione la società ha articolato otto motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c. per asserita tardività del motivo d’appello dell’Ufficio, perché fondato su una questione nuova; 2) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello; 3) violazione delle norme sul controllo automatizzato e dell’art. 9-bis l. 289/2002, per avere la CTR valorizzato il mancato perfezionamento del condono anziché la legittimità della cartella al momento dell’emissione; 4) omesso esame del fatto che l’iscrizione a ruolo derivava dal controllo automatico e non dal diniego di condono; 5) violazione della l. 241/1990, della l. 289/2002, del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 24 Cost. per aver deciso sulla condono senza un formale atto di rigetto; 6) ulteriore omesso esame del mancato deposito, da parte dell’Ufficio, di un atto di contestazione dell’inammissibilità del condono; 7) violazione del principio di legittimo affidamento, assumendo che la notifica della cartella dopo la domanda di condono avesse indotto la contribuente a ritenere inefficace la definizione; 8) omesso esame della doglianza relativa alla violazione dell’art. 6 l. 212/2000 per mancato invito a chiarimenti o integrazione documentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudizio di appello può estendersi ai punti della sentenza di primo grado anche implicitamente connessi a quelli censurati: nel caso concreto, la questione del perfezionamento del condono era già emersa in primo grado ed era logicamente connessa alla ratio della decisione impugnata, sicché non vi era né tardività né genericità del motivo di appello. Ha poi dichiarato assorbiti il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, poiché tutti miravano sostanzialmente a rimettere in discussione la medesima questione relativa agli effetti della mancata definizione della procedura di condono. Ha respinto anche il settimo motivo, osservando che il principio di affidamento non era violato, essendo risultata l’esistenza di atti dell’Amministrazione coerenti con l’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione (sgravio dell’importo versato e ammissione al pagamento rateale del residuo). Infine, ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo perché la doglianza sull’art. 6, comma 5, l. 212/2000 era stata comunque esaminata dalla CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’eccezione di novità/tardività del motivo di appello è stata esclusa, perché la questione era già presente nel thema decidendum del primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove questioni in appello non opera quando la censura si riferisce a un punto della sentenza di primo grado connesso, anche implicitamente, a quello specificamente devoluto.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il motivo di appello è stato ritenuto sufficientemente specifico, poiché richiamava il mancato perfezionamento del condono e la conseguente erroneità della decisione di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello non è generico se individua la statuizione impugnata e la ragione della pretesa riforma, anche con riferimento a una questione già trattata in primo grado.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata per omessi o tardivi versamenti è stata qualificata come condono clemenziale condizionato all’integrale pagamento di imposta e interessi; il pagamento rateale non basta se non si completa il versamento dovuto.

  • art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite.

  • art. 24 Cost.

    Norma invocata dalla ricorrente, ma le relative censure sono rimaste assorbite o comunque non decisive.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il principio di tutela dell’affidamento non è stato ritenuto violato in presenza di atti dell’Amministrazione coerenti con la procedura di condono avviata.

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma invocata dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata respinta nel contesto della doglianza sull’affidamento.

  • art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudice d’appello aveva comunque preso in considerazione la doglianza relativa al mancato invito a chiarimenti o documenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il divieto di introdurre domande o eccezioni nuove non impedisce di devolvere e riesaminare questioni già emerse in primo grado, quando esse siano anche implicitamente connesse al capo della sentenza impugnato.
  • La specificità del motivo di appello va valutata in relazione alla statuizione censurata e alla ragione della richiesta di riforma; non è generico il gravame che, pur sintetico, individui la questione decisiva oggetto di contestazione.
  • La definizione agevolata per omessi o tardivi versamenti prevista dall’art. 9-bis l. n. 289/2002 ha natura di condono clemenziale subordinato all’integrale adempimento di quanto dovuto; il mero avvio della procedura o il pagamento della sola prima rata non perfezionano il beneficio se residua il mancato pagamento del complessivo dovuto.
  • Le censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione della medesima questione di merito, già correttamente scrutinata dal giudice di appello, non possono trovare accoglimento in cassazione.
  • Il principio di legittimo affidamento del contribuente non è violato quando l’operato dell’Amministrazione è coerente con la procedura di definizione agevolata avviata e con gli effetti da essa prodotti sulla riscossione.
  • Una doglianza è inammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche se la parte contesti l’esito di tale esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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