Parere n. 1069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di rigetto e archiviazione dell’istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica relativa a opere realizzate presso un ristorante.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di La Maddalena prot. n. 1658 del 28 gennaio 2011, sostenendo, con un unico motivo, la violazione della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per sviamento. In particolare, ha lamentato che il Comune non avrebbe concluso entro il termine di 30 giorni il procedimento avviato con l’istanza di accertamento di conformità, né avrebbe riscontrato la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza nel procedimento relativo all’accertamento della compatibilità paesaggistica, così determinando il parere negativo della Soprintendenza. La questione concerneva quindi i termini applicabili al procedimento, gli effetti della richiesta di integrazioni istruttorie, il valore del termine per l’espressione del parere della Soprintendenza e la legittimità del diniego comunale fondato sul parere paesaggistico negativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Ha escluso che fosse applicabile il termine di 30 giorni invocato dalla ricorrente, rilevando che il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica è disciplinato specificamente dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che prevede il termine di 180 giorni per l’autorità competente e il termine di 90 giorni per il parere vincolante della Soprintendenza. Ha inoltre affermato che il termine per il parere può essere interrotto da una richiesta puntuale di integrazioni e che, in tal caso, il parere reso oltre i 90 giorni conserva efficacia vincolante. Il decorso del termine di 90 giorni, in ogni caso, non determina silenzio-assenso, ma soltanto la perdita dell’effetto vincolante del parere, che può comunque essere acquisito come contributo non obbligatorio e non vincolante, salva la possibilità del Comune di discostarsene con adeguata motivazione. La ricorrente non ha indicato uno specifico vizio del provvedimento derivante dal recepimento del parere della Soprintendenza. Il Collegio ha altresì ricordato che il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto. Le censure di eccesso di potere e sviamento sono state ritenute generiche e infondate, anche perché il parere della Soprintendenza aveva rilevato che le opere non rientravano nei casi sanabili ai sensi dell’art. 167 e incidevano sul contesto paesaggistico; tali circostanze non erano state contestate dalla ricorrente. L’insussistenza delle condizioni preliminari di sanabilità rendeva inoltre superfluo e precluso l’accertamento di merito della compatibilità paesaggistica.
Osservazioni
Termini del procedimento paesaggistico
Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica è disciplinato dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che prevede termini specifici di 180 giorni per l’autorità competente e di 90 giorni per il parere della Soprintendenza; non trova applicazione il termine di 30 giorni invocato dalla ricorrente.
Richiesta di integrazioni e termine per il parere della Soprintendenza
Il termine per l’espressione del parere della Soprintendenza può essere interrotto da una richiesta puntuale di integrazioni istruttorie. Il parere espresso oltre il termine ordinario conserva, in tal caso, efficacia vincolante.
Decorso del termine di novanta giorni
Il decorso del termine di 90 giorni non determina silenzio-assenso, ma comporta soltanto, in assenza di interruzione, la perdita dell’effetto vincolante del parere della Soprintendenza, che può comunque intervenire con un contributo non obbligatorio e non vincolante.
Motivazione del diniego comunale
La ricorrente non ha indicato quale specifico vizio derivasse dal fatto che il Comune avesse motivato il diniego mediante rinvio al parere vincolante della Soprintendenza.
Presupposti di sanabilità paesaggistica
Il parere negativo della Soprintendenza aveva rilevato che le opere abusive non rientravano in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 167 e incidevano sul contesto paesaggistico. La mancata contestazione di tali circostanze e l’assenza delle condizioni preliminari di sanabilità rendevano superfluo e precluso l’accertamento di merito della compatibilità paesaggistica.
Eccesso di potere e sviamento
Le censure di eccesso di potere e sviamento, non specificamente esplicitate nel ricorso, sono state ritenute infondate, anche perché fondate sull’asserita inerzia comunale, che non risultava configurabile alla luce della disciplina applicabile e dell’attività istruttoria svolta.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Il termine invocato dalla ricorrente non disciplina il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, regolato dalla disciplina speciale dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
La disposizione stabilisce la disciplina speciale del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica e i termini per l’autorità competente e per la Soprintendenza; il termine per il parere può essere interrotto da puntuali richieste di integrazione.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
La verifica della ricorrenza delle condizioni preliminari previste dalla disposizione costituisce presupposto per l’accertamento della compatibilità paesaggistica; la loro insussistenza preclude l’esame di merito.
art. 36 d.P.R. 380/2001
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata
Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto e produce gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego.
art. 181, comma 1-quater, d.lgs. 42/2004
La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi della disposizione si intende presentata anche ai sensi dell’art. 167, comma 5.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, trovano applicazione i termini speciali previsti da tale disposizione, non termini generali invocati in relazione al procedimento edilizio connesso.
- La richiesta puntuale di integrazioni istruttorie interrompe il termine per l’espressione del parere della Soprintendenza; il parere reso successivamente conserva efficacia vincolante.
- Il decorso del termine previsto per il parere della Soprintendenza non produce silenzio-assenso, ma determina soltanto la perdita dell’effetto vincolante del parere, che può comunque essere acquisito come contributo non vincolante; in tal caso l’autorità comunale può discostarsene con motivazione adeguata.
- Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura provvedimentale e valore legale tipico di rigetto.
- Quando mancano le condizioni preliminari di sanabilità paesaggistica previste dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, l’accertamento di merito della compatibilità paesaggistica è precluso e non deve essere svolto.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di sanatoria edilizia e paesaggistica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società esercente attività di ristorazione contro il provvedimento del Comune di La Maddalena che aveva rigettato e archiviato la pratica relativa all’accertamento di conformità edilizia e alla compatibilità paesaggistica di opere realizzate presso l’immobile adibito a ristorante.
Premesse e svolgimento del procedimento
A seguito di un sopralluogo effettuato nel marzo 2009, il Corpo Forestale della Regione Sardegna aveva accertato difformità edilizie. La società aveva quindi presentato al Comune, nell’aprile 2009, sia un’istanza di accertamento di conformità sia una richiesta di nulla osta paesaggistico.
La Commissione edilizia comunale aveva espresso parere favorevole sotto il profilo edilizio-urbanistico. Il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza di Sassari, ai fini dell’acquisizione del parere vincolante previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva richiesto integrazioni istruttorie nel settembre 2009 e, successivamente, aveva espresso parere negativo nel settembre 2010. Sulla base di tale parere, il Comune aveva adottato il provvedimento di rigetto e archiviazione del gennaio 2011.
Motivo di ricorso
La società aveva dedotto, con un unico motivo, la violazione della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per sviamento. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e avrebbe omesso di riscontrare la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza. Tale inerzia avrebbe determinato il parere negativo paesaggistico.
Contraddittorio
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, poiché il Ministero aveva trasmesso la relazione istruttoria alla ricorrente, senza che quest’ultima presentasse osservazioni o controdeduzioni.
Disciplina dei termini paesaggistici
Il Consiglio di Stato ha escluso l’applicabilità del termine di 30 giorni richiamato dalla società. Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica è regolato dalla disciplina speciale dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che prevede:
- il termine di 180 giorni per la pronuncia dell’autorità competente;
- il termine di 90 giorni per il parere vincolante della Soprintendenza.
La disciplina speciale prevale quindi sul termine generale invocato in relazione al procedimento edilizio.
Richiesta di integrazioni e valore del parere della Soprintendenza
La Sezione ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine per il parere della Soprintendenza può essere interrotto da una richiesta puntuale di integrazioni istruttorie. In tale ipotesi, il parere espresso oltre il termine ordinario di 90 giorni non perde la propria efficacia vincolante.
Il Collegio ha inoltre precisato che il mero decorso del termine di 90 giorni non comporta la formazione del silenzio-assenso. In assenza di interruzione, esso determina soltanto la perdita dell’effetto vincolante del parere, che può comunque essere acquisito come contributo non obbligatorio e non vincolante. In quest’ultima situazione, il Comune può discostarsi dal parere della Soprintendenza, ma deve motivare adeguatamente la propria decisione.
Motivazione del provvedimento comunale
La ricorrente non aveva indicato quale specifico vizio avrebbe colpito il provvedimento comunale per il fatto che il diniego fosse stato fondato sul parere vincolante della Soprintendenza, senza un’autonoma motivazione ulteriore. Per questa ragione, la censura non è stata ritenuta idonea a sostenere l’illegittimità dell’atto impugnato.
Silenzio sull’accertamento di conformità
La Sezione ha ricordato che il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto. Esso costituisce quindi silenzio significativo, cui la legge collega gli stessi effetti di un provvedimento esplicito di diniego.
Presupposti di sanabilità paesaggistica
Il parere negativo della Soprintendenza aveva rilevato che le opere abusive non rientravano in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e incidevano sul contesto paesaggistico. La società non aveva contestato né smentito tali circostanze.
Secondo il Collegio, l’assenza delle condizioni preliminari di sanabilità previste dall’art. 167, comma 4, rendeva radicalmente superfluo e precluso l’accertamento di merito della compatibilità paesaggistica. Ne consegue che le censure fondate sull’asserita inerzia del Comune non potevano comunque condurre all’annullamento del diniego.
Conclusioni
Le censure di eccesso di potere e sviamento, peraltro formulate in modo generico, sono state ritenute infondate. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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