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Sentenza

Sentenza n. 5469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 207 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202601609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, igiene urbana e servizi complementari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società seconda classificata ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in primo luogo, l'erronea attribuzione alla società aggiudicataria di nove punti per la fornitura di tre distributori automatici aggiuntivi di sacchetti. Secondo l'appellante, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe indicato soltanto i tre distributori minimi previsti dal capitolato, ovvero avrebbe formulato un'offerta condizionata o alternativa, sicché il relativo punteggio avrebbe dovuto essere sottratto. In secondo luogo, è stata censurata l'ammissione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria per la mancata descrizione particolareggiata di tutti i servizi, per l'omessa indicazione della classe energetica di ciascun automezzo, per asserite carenze di intellegibilità e per una pretesa incongruenza tra la frequenza di raccolta e il numero di sacchi offerti. In terzo luogo, l'appellante ha contestato la mancata verifica di anomalia dell'offerta, sostenendo che la lex specialis, nel richiamare la soglia dei quattro quinti prevista dal precedente codice dei contratti, avrebbe illegittimamente limitato la discrezionalità della stazione appaltante attribuita dal d.lgs. n. 36 del 2023. Sono state inoltre riproposte le domande di declaratoria di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al punteggio per i distributori automatici, ha ritenuto che l'offerta dell'aggiudicataria esprimesse chiaramente la volontà di fornire complessivamente sei distributori, mediante l'indicazione di tre distributori previsti dal capitolato, tre forniti in aggiunta e un totale di sei. Le dichiarazioni dovevano essere interpretate complessivamente e secondo buona fede, senza formalismi eccessivi; non ricorrevano né un'offerta condizionata né prestazioni alternative. In ogni caso, in presenza di un'eventuale dichiarazione dubbia, la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l'esclusione automatica, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023. Quanto alla descrizione dei servizi, la relazione tecnica e il quadro sinottico delle migliorie erano stati correttamente presentati; la richiesta di una descrizione particolareggiata non imponeva un identico livello di dettaglio per ogni servizio né la redazione di un distinto quadro riepilogativo o di un piano di assorbimento del personale. Quanto agli automezzi, l'obbligo di utilizzare mezzi di classe Euro 5 o Euro 6 non implicava l'obbligo distinto di indicare la classe di ciascun veicolo. Le ulteriori censure sull'intellegibilità dell'offerta e sul raddoppio dei sacchi erano generiche e comunque non decisive, anche perché la frequenza di raccolta non rientrava nei sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica. Quanto alla verifica di anomalia, il nuovo codice dei contratti pubblici non prevede più la soglia aritmetica dei quattro quinti, ma non vieta alla stazione appaltante di adottarla quale criterio di individuazione delle offerte potenzialmente anomale, purché la scelta sia ragionevole. Nel caso concreto non era stata dimostrata l'irragionevolezza della scelta. Il rigetto delle censure contro l'aggiudicazione ha comportato anche il rigetto delle domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In presenza di una dichiarazione dell'offerta eventualmente dubbia, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, ove si tratti di chiarire circostanze già desumibili dall'offerta e non di consentire la produzione di elementi nuovi.

  • art. 121 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto presuppone l'accoglimento delle censure contro l'aggiudicazione o comunque la fondatezza dell'impugnazione.

  • art. 122 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda di inefficacia del contratto non può essere accolta quando l'impugnazione dell'aggiudicazione è respinta.

  • art. 124 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda di subentro e di risarcimento in forma specifica viene respinta quando non viene annullata l'aggiudicazione.

  • art. 97 d.lgs. n. 50/2016

    criterio aritmetico della soglia dei quattro quinti

    Sebbene il criterio dei quattro quinti non sia più previsto dal nuovo codice, la stazione appaltante può discrezionalmente continuare ad avvalersene quale criterio di allarme per la verifica di anomalia, purché la scelta sia ragionevole.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, le dichiarazioni contenute nell'offerta devono essere interpretate complessivamente, secondo buona fede e senza formalismi eccessivi, valorizzando la volontà effettiva del concorrente quando essa sia desumibile dal testo dell'offerta.
  • L'ambiguità o l'irregolarità chiaribile di una dichiarazione dell'offerta non giustifica automaticamente l'esclusione quando la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023; il soccorso non può però consentire la produzione di elementi tecnici nuovi o la modifica sostanziale dell'offerta.
  • Una lex specialis che impone l'utilizzo di mezzi appartenenti a determinate classi ambientali non impone, in assenza di un'espressa previsione, anche l'indicazione della classe di ciascun mezzo offerto: l'obbligo sostanziale di impiego e l'obbligo dichiarativo hanno contenuto e livello di dettaglio distinti.
  • La soppressione nel nuovo codice dei contratti pubblici della soglia aritmetica dei quattro quinti non vieta alla stazione appaltante di adottare tale criterio come parametro di allarme per la verifica di anomalia, purché la scelta discrezionale sia ragionevole e adeguatamente giustificabile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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