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Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della determinazione -OMISSIS- emessa -OMISSIS-a firma del -OMISSIS- notificato in data 24 settembre 2024, recante la perdita del grado per rimozione a decorrere -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, comunque ostativo all’accoglimento delle ragioni del ricorrente, ivi espressamente comprendendo la valutazione collegiale della Commissione di Disciplina della Guardia di Finanza - secondo Gruppo di Genova, emesso all’esito della convocazione del 16 luglio 2024 presso la Caserma -OMISSIS-, e, per quanto possa occorrere, della nota della Guardia di Finanza Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza,-OMISSIS-nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla permanenza nel grado di -OMISSIS- in forza alla Guardia di Finanza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da in data 17 dicembre 2025, anche per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza ha comunicato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per le iniziative di competenza, che con determinazione-OMISSIS- il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale ha disposto, nei confronti del Vicebrigadiere -OMISSIS-, la perdita del grado per rimozione e che, conseguentemente, il ricorrente sarebbe privo dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico

Giustizia amministrativa202401094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione disciplinare di perdita del grado per rimozione e, con motivi aggiunti, nota della Guardia di Finanza all'INPS relativa alla perdita dei requisiti pensionistici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, era stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato dopo essere stato trovato in possesso di 2,76 grammi di hashish, dichiarando la detenzione e l'uso personale della sostanza. Il procedimento prefettizio si era concluso con l'invito a non fare più uso di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la determinazione disciplinare avesse considerato soltanto l'esito positivo delle analisi urinarie per cannabinoidi, omettendo l'esito negativo dell'esame del capello, indicativo dell'assenza di un uso abituale o reiterato; che fossero state erroneamente riportate le sue ammissioni; che non vi fosse stato nocumento all'immagine del Corpo; che fosse erronea la valutazione relativa alla carenza di qualità morali e di carattere e alla violazione del giuramento di fedeltà; e che la sanzione fosse sproporzionata rispetto alla concreta gravità dell'episodio. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui la Guardia di Finanza aveva comunicato all'INPS la perdita del grado e il conseguente venir meno dei requisiti per il trattamento pensionistico, deducendone l'illegittimità derivata e l'invalidità propria per violazione dei presupposti dell'autotutela e, in particolare, dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo assorbenti il sesto, settimo e ottavo motivo relativi alla sproporzione della sanzione. L'art. 1355 d.lgs. 66/2010 impone di commisurare la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza, considerando anche precedenti disciplinari e di servizio, grado, età e anzianità del militare. Sebbene la scelta della sanzione in materia disciplinare militare sia altamente discrezionale e il sindacato giudiziale sia normalmente estrinseco, il giudice può verificare la manifesta irrazionalità, l'illogicità, l'arbitrarietà, il travisamento dei fatti e la proporzionalità della misura. Nel caso concreto, la rimozione per perdita del grado, sanzione massima e irreversibile, è stata ritenuta sproporzionata perché l'uso risultava isolato, la quantità detenuta era modica, il militare aveva collaborato con le autorità e ammesso l'acquisto e l'uso personale, non risultava una risonanza mediatica lesiva dell'immagine del Corpo e l'interessato aveva comunque cessato il servizio per pensionamento anticipato per invalidità. Tali elementi, valutati complessivamente, non raggiungevano i massimi livelli di disvalore necessari per la sanzione espulsiva. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, assorbendo le ulteriori censure. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti, ritenendo che la controversia sulla spettanza e sulla conservazione del trattamento pensionistico rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1355 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni intenzionali, commesse in presenza di altri militari, commesse in concorso con altri militari o ricorrenti con carattere di recidività.

    La disposizione concretizza il principio di proporzionalità e stabilisce i criteri per la scelta e la commisurazione della sanzione disciplinare militare.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla nota trasmessa all'INPS, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.

  • art. 75, comma 14, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamato per descrivere la conclusione del procedimento prefettizio conseguente alla detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, conclusosi con l'invito a non farne più uso.

  • art. 40, n. 6, l. 3 agosto 1961, n. 833

    È richiamato dalla giurisprudenza citata quale disposizione rilevante per la valutazione disciplinare della condotta di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di personale della Guardia di Finanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sanzione disciplinare militare deve essere commisurata al tipo e alla concreta gravità dell'infrazione, considerando complessivamente i precedenti, il grado, l'età, l'anzianità di servizio e ogni ulteriore elemento rilevante della condotta, secondo il principio di proporzionalità.
  • Anche quando l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nella valutazione degli illeciti disciplinari del personale militare e di polizia, il giudice amministrativo può verificare, oltre alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, la ragionevolezza e la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti accertati.
  • La sanzione della perdita del grado per rimozione, quale misura massima, non graduabile e produttiva di effetti irreversibili, è legittima soltanto quando la condotta presenti livelli particolarmente elevati di disvalore; l'uso isolato di stupefacenti, la detenzione di una modica quantità, la collaborazione con le autorità e l'assenza di significativa lesione dell'immagine del Corpo possono imporne la mitigazione.
  • Le controversie aventi a oggetto la sussistenza, la misura o la decorrenza del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, anche quando la questione pensionistica dipenda da un precedente provvedimento disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereRiparto di giurisdizione

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