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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 5/2024 del 2 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202501226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 5/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire, per l'anno scolastico 2022/2023, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando l'amministrazione scolastica a compiere tutti gli adempimenti necessari a rendere effettivo il beneficio alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione ai fini esecutivi ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato né di avere corrisposto alla ricorrente le somme dovute. È stata quindi chiesta l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando la definitività del giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, cui incombeva tale onere. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania mediante il pagamento della somma dovuta alla ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dello stesso ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario dovrà comunicare tempestivamente il proprio insediamento; l'incarico è obbligatorio, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice, e non comporta compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato alla docente per l'anno scolastico 2022/2023.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ai fini esecutivi, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione intimata dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare gli adempimenti esecutivi necessari entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione in caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'amministrazione inadempiente può essere qualificato come obbligatorio e non remunerato quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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