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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10082/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto giudizialmente di essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) della provincia di Prato, terza fascia, per le classi concorsuali della scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che: a) l'art. 1, comma 605, lett. c), della L. n. 296/2006 non avrebbe voluto escludere dall'inserimento nelle GAE chi fosse già in possesso del titolo abilitante al momento della sua entrata in vigore, ma solo chi avesse conseguito l'abilitazione successivamente; b) il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 avrebbe comunque consentito l'iscrizione nelle graduatorie permanenti e quindi anche nelle GAE; c) il parziale annullamento del d.m. n. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato avrebbe prodotto effetti erga omnes, essendo il decreto di natura regolamentare.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., precisando che il rigetto della domanda non discendeva da una sopravvenuta decadenza per mancata tempestiva domanda di inserimento, bensì dalla radicale insussistenza, ab origine, del diritto all'inserimento nelle GAE per il solo possesso del diploma magistrale. La Corte ha aderito al principio già affermato dalla propria giurisprudenza e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il solo diploma magistrale, ancorché conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Ha inoltre escluso che l'annullamento del d.m. n. 235/2014 potesse fondare un diritto soggettivo prima inesistente. Spese compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza contraria dopo il ricorso, e dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 197 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato come base del previgente sistema delle graduatorie permanenti, ma non idoneo a fondare l'inserimento nelle GAE per il solo diploma magistrale

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998

    I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

    la conservazione del valore abilitante opera nei limiti del sistema previgente e non estende il titolo fino a renderlo sufficiente per l'inserimento nelle GAE

  • art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296 del 2006

    la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento ha chiuso l'accesso ai nuovi inserimenti, salvo tassative eccezioni che non comprendono i ricorrenti

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo alla luce della negata esistenza originaria del diritto

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo.
  • La clausola normativa che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento va letta come norma di chiusura dell'accesso, non come disposizione ampliativa della platea degli aventi diritto.
  • Una disposizione che conserva il valore abilitante di un titolo va interpretata nei limiti del sistema previgente: non può attribuire un diritto all'inserimento in graduatorie se quel titolo non era, da solo, sufficiente secondo la disciplina allora vigente.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo può rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non può far sorgere ex novo un diritto soggettivo non previsto da una norma primaria.
  • Quando la sentenza di merito è corretta nel dispositivo ma sorretta da una motivazione errata, la Corte di cassazione può respingere il ricorso correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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