Cassazione Civile, Ordinanza n. 21013/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione maturata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007, in relazione all'applicazione del principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a vedere calcolata la cosiddetta quota A della pensione secondo il criterio più favorevole vigente al momento della maturazione del diritto, senza applicare retroattivamente modifiche peggiorative introdotte successivamente dalla disciplina interna della Cassa. La Cassa ricorre per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile una logica di frazionamento della quota A in subquote, ciascuna assoggettata ai diversi criteri di computo succedutisi nel tempo. Secondo la ricorrente, il calcolo deve invece essere riferito al momento di maturazione del diritto alla pensione, applicando un unico criterio di liquidazione tra quelli validi in quel momento, e non una pluralità di criteri via via succedutisi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, ha richiamato la propria giurisprudenza e in particolare le Sezioni Unite n. 17742/2015, affermando che il principio del pro rata opera solo in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle modifiche peggiorative, ma non impone di suddividere la quota A in tante sottoquote quanti sono i criteri di calcolo intervenuti nel tempo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, che dovrà rideterminare l'ammontare della quota A applicando, per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, il criterio di cui all'art. 49 del regolamento della Cassa conseguente alla delibera del 28 giugno 1997, ritenuto quello valido e vigente alla data di decorrenza della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame del merito. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito si uniformi al principio secondo cui, per le pensioni liquidate prima del 1 gennaio 2007, la quota A deve essere calcolata sulla base di un unico criterio, individuato in quello derivante dall'art. 49 del regolamento della Cassa nella formulazione conseguente alla delibera del 28 giugno 1997. La Corte ha escluso il frazionamento della quota in subquote sulla base dei diversi criteri succedutisi nel tempo e ha ritenuto che la decisione di merito avesse applicato in modo non corretto il principio del pro rata.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Il principio del pro rata opera per salvaguardare le anzianità già maturate rispetto a modifiche peggiorative della disciplina pensionistica; esso non impone di applicare retroattivamente ogni singolo criterio di calcolo succedutosi nel tempo, ma opera a partire dall'entrata in vigore della norma e con riguardo alle anzianità pregresse rispetto alle modifiche sopravvenute.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
La modifica non è applicabile retroattivamente ai diritti pensionistici già maturati anteriormente al 1 gennaio 2007 secondo la disciplina originaria richiamata dalla decisione.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Non incide diversamente sulla conclusione raggiunta per la fattispecie, che resta disciplinata dal testo originario dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995.
art. 47 L. n. 639/1970
Il Tribunale aveva ritenuto la norma inapplicabile alla controversia perché riferita all'INPS e non agli altri enti previdenziali.
art. 25 del regolamento di esecuzione della Cassa
Non prevede alcuna decadenza a carico dell'iscritto, secondo quanto accertato nei gradi di merito.
art. 49 del Regolamento della Cassa
È il criterio ritenuto applicabile per il calcolo della quota A delle pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, nella formulazione conseguente alla delibera del 28 giugno 1997.
Massime di principio
- Il principio del pro rata nelle discipline pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati opera per le anzianità già maturate rispetto alle modifiche normative o regolamentari sopravvenute, ma non comporta la frammentazione della quota pensionistica in subquote corrispondenti a ciascun criterio di calcolo succedutosi nel tempo.
- Ai fini della liquidazione della quota retributiva della pensione occorre fare riferimento al criterio di calcolo vigente al momento della maturazione del diritto, individuando un unico parametro applicabile in base alla decorrenza della pensione, salvo la salvaguardia delle anzianità pregresse rispetto a successive modifiche peggiorative.
- Le successive delibere o regolamenti degli enti previdenziali possono incidere sul sistema di calcolo soltanto nei limiti consentiti dalla disciplina legislativa di cornice e senza efficacia retroattiva sui diritti già consolidati.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già individuato il criterio di calcolo applicabile a una determinata finestra temporale, il giudice di merito deve uniformarsi a quel criterio e non può sostituirlo con un sistema di riparto in subquote non previsto dalla normativa applicabile.
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