Sentenza del 05/08/2016 n. 16420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata l'8 gennaio 2007, emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente aveva contestato la validità della notifica dell'avviso presupposto e la propria responsabilità personale quale accomandante per i debiti tributari della società. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la CTR Lombardia aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre la contribuente aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
Nelle more del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte, applicando gli articoli 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo che la mancata costituzione dell'intimato non rendesse necessaria la notificazione dell'atto di rinuncia ai fini dell'estinzione. Non è stata adottata una decisione nel merito sulle questioni relative alla notifica dell'accertamento o alla responsabilità dell'accomandante. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata dalla parte ricorrente, può determinare la rinuncia al giudizio di legittimità.
Art. 391 c.p.c.
La Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso. Nel caso concreto, la mancata costituzione dell'intimato non imponeva la notificazione della rinuncia per produrre l'effetto estintivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione può chiudere il giudizio senza una pronuncia sui motivi e senza esame delle questioni di merito.
- Quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia, la decisione impugnata rimane normalmente ferma, ma la Corte non stabilisce in via definitiva la correttezza giuridica delle sue motivazioni.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una vittoria piena nel merito: il vantaggio pratico deriva dal fatto che la pronuncia precedente non viene modificata o cassata.
- In caso di mancata costituzione della parte intimata, la rinuncia può produrre l'effetto estintivo senza necessità di notificazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 391 c.p.c.
- La formula 'nulla per le spese' significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali.
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