Cassazione Penale, Sentenza n. 27051/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma di condanna per appropriazione indebita: 1) dedotta violazione procedurale per presunta decadenza della difesa dalla prova testimoniale nonostante documentazione che attestava l'impossibilità del teste a comparire; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione per avere dato peso alle dichiarazioni del socio Valentini senza valutare il contesto (società sciolta, consulente scelto dall'altro socio) e senza chiarire l'interesse dell'imputato a trattenere i documenti; 3) assenza di prova del dolo e dell'interesse di profitto, con richiamo alla giurisprudenza sul commercialista esente quando non sia dimostrata la consegna della documentazione; 4) illogicità nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) insufficiente motivazione sulla determinazione della pena e mancata valutazione degli elementi ai sensi degli artt. 132-133 c.p.; 6) omissione di pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto preclusi in questa sede il primo e il sesto motivo perché non dedotti in appello; ha escluso la possibilità di rinnovare in Cassazione una rivalutazione del merito probatorio o una diversa ricostruzione fattuale, ritenendo invece congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito sulla consegna e sul trattenimento della documentazione da parte dell'imputato, nonché sull'esistenza del dolo desumibile dalla condotta e dalle circostanze; ha confermato la correttezza del rigetto delle attenuanti generiche e della determinazione della pena; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 142 disp. cod. proc. pen.
richiamato nella censura sulla decadenza dalla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto preclusa la questione in Cassazione perché non adeguatamente svolta in appello
art. 465 cod. proc. pen.
norma sulla formazione della prova testimoniale richiamata nel motivo; la Corte ha ritenuto che la documentazione e le richieste di restituzione dimostrassero il perfezionamento della consegna e la successiva disponibilità indebitamente trattenuta
art. 468 cod. proc. pen.
richiamato con riferimento alle formalità della citazione e alle prove testimoniali; nessuna violazione ritenuta decisiva dal Collegio
art. 546 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e all'onere motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha definito ammissibili solo censure attinenti a vizi manifesto-logici della motivazione
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato circa l'apprezzamento della prova; la Corte ha ribadito il divieto di rinnovare in Cassazione la valutazione delle fonti probatorie fatta dal giudice di merito
art. 646 cod. pen.
norma sull'appropriazione indebita citata quale fattispecie incriminatrice; la Corte ha confermato che il rifiuto di restituire la documentazione ricevuta integra il reato quando eccede i limiti del possesso
art. 62-bis cod. pen.
richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza, servono elementi positivi valutabili
art. 132 cod. pen.
richiamato con riferimento ai criteri per determinare la pena; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della misura sanzionatoria in base ai fattori di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
richiamato come criterio composito per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha valutato la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza
art. 131-bis cod. pen.
citato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione preclusa perché non dedotta in appello e non richiesta ai giudici di merito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per affermare il divieto di dedurre in Cassazione questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. applicabilità dell'art. 131-bis)
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato alla stregua della sanzione per ricorso inammissibile: condanna alle spese e liquidazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: sono inammissibili censure che chiedano una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura delle fonti probatorie, salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici
- Questioni non dedotte davanti al giudice d'appello sono precluse in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); pertanto l'applicabilità di cause di non punibilità non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità
- Il trattenimento ingiustificato di documentazione consegnata a un professionista può integrare l'appropriazione indebita quando eccede i limiti del titolo di possesso e vi siano prove di rifiuto reiterato alla restituzione
- Il dolo nell'appropriazione indebita può essere desunto dai comportamenti e dalle circostanze (prove indirette) quando non vi siano ammissioni esplicite dell'imputato
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. il mero stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi e valutabili a favore dell'imputato
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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