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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27051/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma di condanna per appropriazione indebita: 1) dedotta violazione procedurale per presunta decadenza della difesa dalla prova testimoniale nonostante documentazione che attestava l'impossibilità del teste a comparire; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione per avere dato peso alle dichiarazioni del socio Valentini senza valutare il contesto (società sciolta, consulente scelto dall'altro socio) e senza chiarire l'interesse dell'imputato a trattenere i documenti; 3) assenza di prova del dolo e dell'interesse di profitto, con richiamo alla giurisprudenza sul commercialista esente quando non sia dimostrata la consegna della documentazione; 4) illogicità nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) insufficiente motivazione sulla determinazione della pena e mancata valutazione degli elementi ai sensi degli artt. 132-133 c.p.; 6) omissione di pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto preclusi in questa sede il primo e il sesto motivo perché non dedotti in appello; ha escluso la possibilità di rinnovare in Cassazione una rivalutazione del merito probatorio o una diversa ricostruzione fattuale, ritenendo invece congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito sulla consegna e sul trattenimento della documentazione da parte dell'imputato, nonché sull'esistenza del dolo desumibile dalla condotta e dalle circostanze; ha confermato la correttezza del rigetto delle attenuanti generiche e della determinazione della pena; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 142 disp. cod. proc. pen.

    richiamato nella censura sulla decadenza dalla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto preclusa la questione in Cassazione perché non adeguatamente svolta in appello

  • art. 465 cod. proc. pen.

    norma sulla formazione della prova testimoniale richiamata nel motivo; la Corte ha ritenuto che la documentazione e le richieste di restituzione dimostrassero il perfezionamento della consegna e la successiva disponibilità indebitamente trattenuta

  • art. 468 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento alle formalità della citazione e alle prove testimoniali; nessuna violazione ritenuta decisiva dal Collegio

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e all'onere motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha definito ammissibili solo censure attinenti a vizi manifesto-logici della motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato circa l'apprezzamento della prova; la Corte ha ribadito il divieto di rinnovare in Cassazione la valutazione delle fonti probatorie fatta dal giudice di merito

  • art. 646 cod. pen.

    norma sull'appropriazione indebita citata quale fattispecie incriminatrice; la Corte ha confermato che il rifiuto di restituire la documentazione ricevuta integra il reato quando eccede i limiti del possesso

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza, servono elementi positivi valutabili

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato con riferimento ai criteri per determinare la pena; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della misura sanzionatoria in base ai fattori di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come criterio composito per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha valutato la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza

  • art. 131-bis cod. pen.

    citato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione preclusa perché non dedotta in appello e non richiesta ai giudici di merito

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per affermare il divieto di dedurre in Cassazione questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. applicabilità dell'art. 131-bis)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato alla stregua della sanzione per ricorso inammissibile: condanna alle spese e liquidazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: sono inammissibili censure che chiedano una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura delle fonti probatorie, salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici
  • Questioni non dedotte davanti al giudice d'appello sono precluse in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); pertanto l'applicabilità di cause di non punibilità non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità
  • Il trattenimento ingiustificato di documentazione consegnata a un professionista può integrare l'appropriazione indebita quando eccede i limiti del titolo di possesso e vi siano prove di rifiuto reiterato alla restituzione
  • Il dolo nell'appropriazione indebita può essere desunto dai comportamenti e dalle circostanze (prove indirette) quando non vi siano ammissioni esplicite dell'imputato
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. il mero stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi e valutabili a favore dell'imputato
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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