Cassazione Penale, Sentenza n. 28820/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la misura cautelare a carico di Morabito per gravi indizi di delitto in relazione a furto aggravato e traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava: a) la fondatezza e la coerenza delle chiamate in correità rese da Cristian Isopo e Autilia Romano (contraddizioni relative a consegna di 50 g di cocaina, presenza di altri soggetti, incontri post-furto); b) la nullità dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. per omesso deposito di atti (art.293, comma 3); c) l'omissione di considerare i doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale (art.51 cod.pen.) come esimente o giustificazione della condotta; d) violazioni di norme processuali e dei principi di equa difesa e art.6 CEDU; e) violazione di norme relative alla valutazione delle prove (art.606 cod.proc.pen., artt.191,192,197 cod.proc.pen. e art.11 L.1/3/2001 n.63). Sono state poi presentate memorie con motivi aggiunti incentrati su presunte incongruenze temporali e fattuali nelle dichiarazioni dei coindagati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto non ammissibile l'eccezione di nullità dell'interrogatorio per carenza di autosufficienza della denuncia e non pertinente la doglianza relativa al mancato deposito degli atti; ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Roma sulla sussistenza dei gravi indizi, fondati principalmente sulle dichiarazioni intrinsecamente coerenti e reciprocamente convergenti di Isopo e Romano, consolidate da riscontri estrinseci (sommarie informazioni testimoniali e intercettazioni). La Corte ha inoltre considerato non credibile la versione alternativa fornita dal ricorrente nell'interrogatorio (illogicità e omissioni rispetto al dovere di segnalazione ai superiori). È stata confermata la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare (art.274 lett.c) per il pericolo di reiterazione). Condanna alle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; norma indicata a titolo di imputazione insieme ad altre fattispecie penali
art.624 cod. pen.
Furto aggravato: norma sostanziale contestata nell'imputazione originaria
art.625 n.2 cod. pen.
Circostanze aggravanti del furto richiamate nella contestazione
artt.73 e 80 DPR 9 ottobre 1990 n.309
Norme sul traffico e detenzione di stupefacenti: contestazione relativa al sequestro di ingenti quantitativi di droga
art.274 lett. c) cod. proc. pen.
Presupposto cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ritenuto dal Tribunale idoneo a giustificare la misura custodiale
art.273, comma 1-bis e art.192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Disciplina della chiamata in correità: le dichiarazioni di coindagati integrano gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; principio applicato dal Tribunale e confermato dalla Corte
art.294 cod. proc. pen.
Regole sull'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha ritenuto improcedibile la doglianza di nullità per mancata allegazione autosufficiente degli atti
art.293, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sul deposito degli atti a corredo della richiesta di misura cautelare: la difesa non ha dimostrato in maniera autosufficiente il vizio denunciato
art.606 cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione per cassazione: la censura sull'insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
artt.191, 192 e 197 cod. proc. pen.
Norme sulla prova testimoniale e sulle dichiarazioni dei coindagati: richiamate nella doglianza difensiva sulla valutazione dei riscontri, la Corte ha invece ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito
art.11 L. 1/3/2001 n.63
Norma richiamata dalla difesa (sull'acquisizione/valutazione di determinate prove o garanzie procedurali): la Corte non l'ha ritenuta idonea a scalfire la congruenza complessiva della motivazione
art.51 cod. pen.
Dovere di ufficio pubblico e ipotesi di legittima azione connessa ai doveri; la difesa ha invocato questa norma per giustificare l'operato del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori contrastanti non supportassero tale ricostruzione
art.6 CEDU
Diritto ad un equo processo richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce della congruità della motivazione e del rispetto delle garanzie procedurali
art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso e alle condanne alle spese, disposti dalla Corte
Massime di principio
- Le dichiarazioni di coindagati (chiamata in correità) possono fondare la misura cautelare solo se sono intrinsecamente credibili e corroborate da riscontri estrinseci specifici: non basta la semplice convergenza su dettagli secondari.
- In sede di cassazione la valutazione dei fatti da parte del giudice del merito non può essere riformata se non sono dedotte violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un rinnovato esame probatorio sui fatti.
- La doglianza di nullità di un atto processuale (es. interrogatorio) cade se non è autosufficiente: la parte deve indicare e produrre gli atti specifici che dimostrano il vizio, altrimenti la censura è inammissibile per genericità.
- Contraddizioni relative ad aspetti circostanziali delle dichiarazioni non sono necessariamente idonee a escludere la credibilità complessiva quando permane una convergenza sul 'nucleo essenziale' dei fatti.
- L'invocazione del dovere di pubblico ufficiale (art.51 c.p.) come giustificazione va valutata congiuntamente agli elementi di riscontro: la mera affermazione difensiva non prevale su dichiarazioni corroborate e indagini extracontestuali.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata anche con riferimento al requisito della proporzionalità: il giudice deve esplicitare perché la specifica misura è adeguata rispetto al pericolo di reiterazione o fuga.
- Per contestare la legittimità di una misura cautelare in sede di legittimità occorre focalizzarsi su vizi di diritto e di logica della motivazione, non su una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice del riesame.
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