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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28820/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la misura cautelare a carico di Morabito per gravi indizi di delitto in relazione a furto aggravato e traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava: a) la fondatezza e la coerenza delle chiamate in correità rese da Cristian Isopo e Autilia Romano (contraddizioni relative a consegna di 50 g di cocaina, presenza di altri soggetti, incontri post-furto); b) la nullità dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. per omesso deposito di atti (art.293, comma 3); c) l'omissione di considerare i doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale (art.51 cod.pen.) come esimente o giustificazione della condotta; d) violazioni di norme processuali e dei principi di equa difesa e art.6 CEDU; e) violazione di norme relative alla valutazione delle prove (art.606 cod.proc.pen., artt.191,192,197 cod.proc.pen. e art.11 L.1/3/2001 n.63). Sono state poi presentate memorie con motivi aggiunti incentrati su presunte incongruenze temporali e fattuali nelle dichiarazioni dei coindagati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto non ammissibile l'eccezione di nullità dell'interrogatorio per carenza di autosufficienza della denuncia e non pertinente la doglianza relativa al mancato deposito degli atti; ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Roma sulla sussistenza dei gravi indizi, fondati principalmente sulle dichiarazioni intrinsecamente coerenti e reciprocamente convergenti di Isopo e Romano, consolidate da riscontri estrinseci (sommarie informazioni testimoniali e intercettazioni). La Corte ha inoltre considerato non credibile la versione alternativa fornita dal ricorrente nell'interrogatorio (illogicità e omissioni rispetto al dovere di segnalazione ai superiori). È stata confermata la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare (art.274 lett.c) per il pericolo di reiterazione). Condanna alle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; norma indicata a titolo di imputazione insieme ad altre fattispecie penali

  • art.624 cod. pen.

    Furto aggravato: norma sostanziale contestata nell'imputazione originaria

  • art.625 n.2 cod. pen.

    Circostanze aggravanti del furto richiamate nella contestazione

  • artt.73 e 80 DPR 9 ottobre 1990 n.309

    Norme sul traffico e detenzione di stupefacenti: contestazione relativa al sequestro di ingenti quantitativi di droga

  • art.274 lett. c) cod. proc. pen.

    Presupposto cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ritenuto dal Tribunale idoneo a giustificare la misura custodiale

  • art.273, comma 1-bis e art.192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Disciplina della chiamata in correità: le dichiarazioni di coindagati integrano gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; principio applicato dal Tribunale e confermato dalla Corte

  • art.294 cod. proc. pen.

    Regole sull'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha ritenuto improcedibile la doglianza di nullità per mancata allegazione autosufficiente degli atti

  • art.293, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sul deposito degli atti a corredo della richiesta di misura cautelare: la difesa non ha dimostrato in maniera autosufficiente il vizio denunciato

  • art.606 cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione per cassazione: la censura sull'insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • artt.191, 192 e 197 cod. proc. pen.

    Norme sulla prova testimoniale e sulle dichiarazioni dei coindagati: richiamate nella doglianza difensiva sulla valutazione dei riscontri, la Corte ha invece ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito

  • art.11 L. 1/3/2001 n.63

    Norma richiamata dalla difesa (sull'acquisizione/valutazione di determinate prove o garanzie procedurali): la Corte non l'ha ritenuta idonea a scalfire la congruenza complessiva della motivazione

  • art.51 cod. pen.

    Dovere di ufficio pubblico e ipotesi di legittima azione connessa ai doveri; la difesa ha invocato questa norma per giustificare l'operato del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori contrastanti non supportassero tale ricostruzione

  • art.6 CEDU

    Diritto ad un equo processo richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce della congruità della motivazione e del rispetto delle garanzie procedurali

  • art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso e alle condanne alle spese, disposti dalla Corte

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di coindagati (chiamata in correità) possono fondare la misura cautelare solo se sono intrinsecamente credibili e corroborate da riscontri estrinseci specifici: non basta la semplice convergenza su dettagli secondari.
  • In sede di cassazione la valutazione dei fatti da parte del giudice del merito non può essere riformata se non sono dedotte violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un rinnovato esame probatorio sui fatti.
  • La doglianza di nullità di un atto processuale (es. interrogatorio) cade se non è autosufficiente: la parte deve indicare e produrre gli atti specifici che dimostrano il vizio, altrimenti la censura è inammissibile per genericità.
  • Contraddizioni relative ad aspetti circostanziali delle dichiarazioni non sono necessariamente idonee a escludere la credibilità complessiva quando permane una convergenza sul 'nucleo essenziale' dei fatti.
  • L'invocazione del dovere di pubblico ufficiale (art.51 c.p.) come giustificazione va valutata congiuntamente agli elementi di riscontro: la mera affermazione difensiva non prevale su dichiarazioni corroborate e indagini extracontestuali.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata anche con riferimento al requisito della proporzionalità: il giudice deve esplicitare perché la specifica misura è adeguata rispetto al pericolo di reiterazione o fuga.
  • Per contestare la legittimità di una misura cautelare in sede di legittimità occorre focalizzarsi su vizi di diritto e di logica della motivazione, non su una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice del riesame.

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