Cassazione Penale, Sentenza n. 48546/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le indagate sono accusate di furto in concorso di denaro contante dalla cassaforte della ditta per cui lavoravano (importo complessivo €25.680,00). Il PM chiese il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, delle somme rivenute sui conti correnti delle indagate nella misura accertata come profitto del reato (€13.200 per K. e €12.480 per M.). Il GIP rigettò la richiesta per improcedibilità del reato per mancata querela; il PM propose appello cautelare e il Tribunale del Riesame, pur ritenendo sussistente la condizione di procedibilità, rigettò l'appello sul presupposto che non fosse configurabile il sequestro finalizzato alla confisca delle somme rivenute sui conti delle indagate alla luce del divieto di confisca a danno di persona estranea al reato (art. 240 c.p.). Il PM ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato che il sequestro facoltativo di cui all'art. 321, co. 2, c.p.p. può essere disposto solo con riguardo a cose per le quali è consentita la confisca. L'art. 240 c.p., comma 3, preclude la confisca (e quindi il relativo sequestro preventivo) quando il bene appartiene a persona estranea al reato; di conseguenza non era possibile ordinare il sequestro finalizzato alla confisca delle somme presenti sui conti se non era esclusa l'appartenenza a soggetti estranei. Inoltre la conversione in sequestro conservativo (che potrebbe tutelare il diritto della parte civile alla restituzione) non è applicabile al sequestro di cui all'art. 321, co. 2, trattandosi di istituto differentemente regolato e la conversione richiede i presupposti previsti per il sequestro del primo comma e, in concreto, la pronuncia di condanna. Pertanto il provvedimento del Tribunale del Riesame è immune dalle censure e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
il giudice può disporre il sequestro delle cose per le quali "è consentita la confisca"
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è ammesso solo con riguardo a cose per le quali la legge consente la confisca; se la confisca è preclusa per legge non può essere disposto il sequestro ai sensi di questo comma
art. 240, commi 2 e 3, cod. pen.
"la confisca viene sempre disposta in relazione alle cose che costituirono il prezzo del reato..."; "le disposizioni ... non si applicano se la cosa ... appartiene a persona estranea al reato"
La norma consente la confisca del prodotto o del profitto del reato, ma esclude la confisca (e, per riflesso, il sequestro finalizzato alla confisca) quando l'oggetto appartiene a persona estranea al reato; questa esclusione è decisiva per l'ammissibilità del sequestro ex art.321(2)
art. 323, ultimo comma, cod. proc. pen.
la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo
La conversione in sequestro conservativo può impedire la restituzione, ma tale possibilità va letta alla luce del tipo di sequestro originario; la Corte evidenzia che la conversione operativa riguarda i casi disciplinati dal primo comma e non automaticamente il sequestro finalizzato alla confisca di cui al secondo comma
art. 316, cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai crediti che il sequestro conservativo può garantire
L'art.316 individua i crediti a garanzia dei quali può essere mantenuto il sequestro conservativo; la possibilità di conversione in conservativo richiede il rispetto dei presupposti normativi, fra cui spesso la pronuncia di condanna
Sez. 2, n. 16608 del 8/4/2011 (precedente giurisprudenziale)
richiamata nella motivazione sulla conversione del sequestro e restituzione
Secondo il precedente citato, la conversione che impedisce la restituzione presuppone la sentenza di condanna nei casi di sequestro di cui al primo comma dell'art.321; tale principio è usato dalla Corte per escludere la conversione nel caso di sequestro ex art.321(2)
Sezioni Unite, sentenza n. 42415/2021
richiamata nel ricorso del PM circa la possibilità di qualificare la confisca del denaro come confisca diretta quando rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha affermato che, se il profitto o prezzo del reato è costituito da denaro e rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale dell'autore, la confisca può essere eseguita mediante ablazione del denaro e qualificata come confisca diretta; tuttavia la Corte di legittimità nel caso concreto ha ritenuto che l'operatività di tale principio incontra il limite costituito dall'art.240(3) quando il bene appartiene a persona estranea
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art.321, co.2 c.p.p.) è ammesso solo con riguardo a beni per i quali la legge consente la confisca: se la confisca è preclusa per titolo di proprietà (persona estranea al reato ai sensi dell'art.240, comma 3, c.p.), anche il sequestro finalizzato alla confisca non è ammissibile
- La confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato può essere qualificata come confisca diretta quando costituisce l'effettivo accrescimento patrimoniale, ma questo principio non elimina il controllo sulla titolarità: occorre accertare che il denaro appartenga all'autore e non a terzi
- La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (che può impedire la restituzione immediata alla parte offesa) non è automaticamente disponibile per i sequestri disposti ai sensi dell'art.321, comma 2; la conversione opera nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza (spesso con riferimento a casi disciplinati dal primo comma e alla pronuncia di condanna)
- Prima di chiedere o impugnare misure reali di natura cautelare finalizzate alla confisca è essenziale documentare o allegare elementi relativi alla titolarità del denaro/beni: l'accertamento della proprietà è centrale per l'ammissibilità del sequestro
- In sede di impugnazione cautelare è opportuno che l'atto delinei espressamente le questioni giuridiche sollevate (non soltanto la mera censura procedurale) quando si intenda ottenere la riforma di un provvedimento che ha motivazioni giuridiche complesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48517/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →