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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - della nota dell'ANAC del 1° settembre 2023, Prot. n. 0068965, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori economici qualificati e annotazioni, Dott.ssa Anna Tunno Aloisio, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016” (Fasc. ANAC n. 891/2023/sr + 1103/2023/sr), relativo alle Deliberazioni della ASST Fatebenefratelli Sacco n. 216 del 7.2.2023 e n. 236 del 10.2.2023; - della stessa annotazione nell'Area B del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle Deliberazioni della ASST Fatebenefratelli Sacco n. 216 del 7.2.2023 e n. 236 del 10.2.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto, ivi inclusa, ove occorra, la nota dell'ANAC del 5.4.2023, Prot. n. 0027085, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori economici qualificati e annotazioni, Dott.ssa Anna Tunno Aloisio, recante la comunicazione di avvio del sopradetto procedimento di annotazione. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante all'odierna ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202313512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ANAC di conclusione del procedimento e annotazione nell'Area B del Casellario informatico relativa a due risoluzioni contrattuali per grave inadempimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'annotazione ANAC relativa a due risoluzioni contrattuali adottate dalla stazione appaltante nell'ambito di un accordo quadro per lavori di riqualificazione e realizzazione di reparti ospedalieri. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 213, comma 10, e 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che i ritardi fossero dovuti a difficoltà di approvvigionamento, aumento dei prezzi delle materie prime, emergenza sanitaria e conflitto russo-ucraino, nonché, per uno dei contratti, a opere extracontrattuali, presenza di amianto, condizioni delle tubazioni e carenze progettuali. Ha inoltre dedotto di avere richiesto la sospensione dei lavori e una perizia di variante senza ricevere riscontro e ha lamentato l'omessa considerazione della forza maggiore e la mancata motivazione sull'utilità dell'annotazione. Con il secondo motivo ha denunciato l'incompletezza dell'annotazione, per l'omessa indicazione delle proprie difese relative a una delle risoluzioni. Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà, sproporzione e irragionevolezza dell'annotazione, anche in relazione all'archiviazione, da parte dell'ANAC, di un diverso procedimento riguardante un'altra risoluzione contrattuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all'ANAC il potere di gestire il Casellario e di individuare le informazioni utili, mentre il regolamento ANAC include tra le notizie annotabili le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, anche se contestate in giudizio. L'obbligo di motivare specificamente l'utilità della notizia è attenuato per fatti che il legislatore considera già rilevanti, come le risoluzioni per grave inadempimento. L'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e assicurare una rappresentazione completa e imparziale delle posizioni, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice ordinario nella valutazione definitiva della gravità e imputabilità dell'inadempimento. Nel caso concreto le contestazioni dell'impresa sulla forza maggiore erano generiche e non prevalevano in modo immediatamente evidente sulle specifiche contestazioni della stazione appaltante, relative a ritardi nell'invio del cronoprogramma, ritardi molto consistenti, stato di avanzamento minimo e impiego di personale insufficiente. Per uno dei contratti, a fronte di un termine di 184 giorni, il ritardo era di circa 164 giorni e le demolizioni non risultavano completate; per l'altro, a fronte di un termine di 90 giorni, alcune lavorazioni essenziali non erano neppure iniziate alla scadenza. Le ordinanze del Tribunale ordinario di Torino, che avevano escluso in sede cautelare l'abusività dell'escussione delle garanzie, sono state valorizzate come elemento ulteriore contrario alla manifesta infondatezza della segnalazione. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l'annotazione, ferma la possibilità di aggiornarla o cancellarla in caso di esito favorevole del contenzioso sulla risoluzione. Il motivo sull'incompletezza è stato ritenuto superato dall'integrazione dell'annotazione effettuata dall'ANAC il 30 gennaio 2025, con l'inserimento delle difese dell'impresa e dell'indicazione del contenzioso instaurato. La censura relativa all'archiviazione di un diverso procedimento ANAC è stata dichiarata inammissibile perché introdotta con memoria non notificata, oltre che infondata nel merito, trattandosi di procedimenti autonomi riguardanti contratti e vicende non identici. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80; stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili

    La norma fonda il potere ANAC di gestire il Casellario e di annotare le informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali e alla qualificazione degli operatori economici.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016

    Rileva quale parametro per l'individuazione dei gravi illeciti professionali cui le annotazioni possono riferirsi; l'ANAC non deve però decidere in via definitiva la gravità dell'inadempimento, spettando tale valutazione alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice competente.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di sospensione dei lavori; il TAR non ha ritenuto che tale richiesta dimostrasse la manifesta infondatezza delle risoluzioni segnalate.

  • art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Richiamato in relazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato per affermare che nuove censure devono essere introdotte mediante uno strumento processuale soggetto a notificazione alle controparti.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato per escludere che nuovi motivi possano essere introdotti mediante una memoria non notificata, anziché con motivi aggiunti.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai procedimenti cautelari davanti al giudice ordinario, il cui esito sfavorevole è stato considerato dal TAR quale elemento contrario alla manifesta infondatezza delle contestazioni dell'impresa.

Massime di principio

  • Nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico, l'ANAC deve accertare l'effettiva esistenza della notizia segnalata, verificarne la non manifesta infondatezza e valutarne l'utilità per le finalità del Casellario, senza sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nella decisione sulla legittimità della risoluzione e sulla gravità o imputabilità dell'inadempimento.
  • Le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento rientrano tra le notizie utili annotabili nel Casellario anche quando siano contestate in giudizio; per tali fatti l'obbligo di motivare specificamente l'utilità dell'annotazione è attenuato, poiché la rilevanza della notizia è già apprezzata dal legislatore.
  • L'ANAC deve assicurare nell'annotazione una rappresentazione completa e imparziale delle opposte ricostruzioni, dando conto in modo sintetico delle difese dell'operatore economico e dell'eventuale contenzioso sulla risoluzione, senza dover riprodurre integralmente le sue argomentazioni.
  • L'archiviazione di una segnalazione è necessaria solo quando emerga immediatamente, senza approfondimenti istruttori complessi, una questione di fatto o di diritto che renda manifesta l'infondatezza della notizia; contestazioni che richiedano un'approfondita ricostruzione dell'esecuzione contrattuale e dell'imputabilità dei ritardi non impongono all'ANAC di archiviare.
  • La contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi non è configurabile, di regola, mediante il confronto con atti adottati in procedimenti autonomi relativi a contratti diversi e a vicende solo parzialmente sovrapponibili.
  • Nuove censure non possono essere introdotte mediante una memoria non notificata, ma devono essere veicolate attraverso motivi aggiunti notificati alle controparti secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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