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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17039/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra varie condanne emesse dal Tribunale di Udine in diverse date (7/10/2016, 4/8/2017, 19/11/2018, 25/3/2019, 1/4/2019, 9/4/2019, 8/10/2019). Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza sul presupposto di eterogeneità delle fattispecie, diversità delle condotte, luoghi e intervalli temporali. In cassazione il difensore deduceva violazione di legge (art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione, rilevando in particolare che in una sentenza del 1/4/2019 il Tribunale di Udine aveva già riconosciuto la continuazione per reati commessi nello stesso arco temporale e nello stesso comune, e che pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva ignorare quella valutazione senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del 23/03/2022. I giudici hanno rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare e motivare la valutazione già compiuta dal Tribunale in sede cognitiva (sentenza 1/4/2019) che aveva riconosciuto la continuazione per reati commessi nello stesso intervallo temporale. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Udine per nuovo giudizio, con l'invito a motivare adeguatamente in caso di disconoscimento del vincolo. È stato inoltre richiamato l'obbligo di applicare l'art. 34, comma 1, c.p.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013, che esclude la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già pronunciato sull'istanza precedente.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento della continuazione. La Corte afferma che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare adeguatamente se intende discostarsene.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Citata dal ricorrente per sostenere l'identità del titolo di reato. La norma è stata utilizzata per argomentare la sussistenza di identità del titolo e quindi la possibilità di riconoscere la continuazione.

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.; art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e Corte Costituzionale n. 183/2013

    La Corte ha richiamato la pronuncia costituzionale che ha escluso la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già pronunciato sulla richiesta di applicazione in esecuzione della disciplina del reato continuato, imponendo che il giudice che rinvia non sia lo stesso che ha deciso l'istanza originaria.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Principio interpretativo richiamato secondo il quale il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione compiuta dal giudice della cognizione circa la sussistenza del vincolo della continuazione e, in caso di disattenzione, è tenuto a motivare puntualmente il perché rifiuta quella valutazione.

Massime di principio

  • La domanda di riconoscimento della continuazione avanti al giudice dell'esecuzione deve essere valutata tenendo conto delle valutazioni già espresse dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione può dissentire ma è obbligato a motivare specificamente la divergenza.
  • La sussistenza della continuazione si valuta in termini di identità del disegno criminoso, prossimità temporale e medesima sfera di azione/spazio; elementi quali identità del titolo di reato e commessione nel medesimo comune rafforzano la tesi della continuazione.
  • In caso di omissione di valutazione o di motivazione insufficiente da parte del giudice dell'esecuzione, è possibile il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.; la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Dopo la Corte Costituzionale n. 183/2013, al giudizio di rinvio non può partecipare il giudice che abbia già pronunciato sull'istanza di continuazione; ciò va osservato nell'organizzazione del nuovo esame.
  • Per il difensore, è strategico richiamare sentenze precedenti che hanno riconosciuto la continuazione e dimostrare temporalità/territorialità e identità del titolo di reato; per il giudice dell'esecuzione, è essenziale indicare con chiarezza i motivi che giustificano l'eventuale disconoscimento del vincolo.

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