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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22085/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l'inammissibilità del reclamo proposto contro il provvedimento del Presidente della CTP di invito al pagamento del contributo unificato, notificato a mezzo PEC. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha sviluppato un atto estremamente lungo e dispersivo, con ampie digressioni su principi generali di diritto amministrativo, costituzionale e sulla gerarchia delle fonti, senza una concisa esposizione dei fatti di causa né una specifica individuazione delle censure contro la decisione impugnata. La Corte ha quindi valutato il ricorso come privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c., e come formulato con motivi confusi, sovrapposti e non riferiti al decisum. Sono state richiamate le pronunce di legittimità sul dovere di chiarezza e sinteticità del ricorso e sulla inammissibilità dei motivi privi di specifica correlazione con la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto non rispettava i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., perché eccessivamente prolisso, privo di una chiara ricostruzione della vicenda processuale e di motivi specifici e intelligibili riferiti alla sentenza impugnata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una concisa rappresentazione della vicenda e dei motivi specifici di impugnazione; la violazione di tali requisiti determina inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte a uno dei vizi tipici di legittimità e formulate in modo specifico e riconoscibile.

  • art. 24 Cost.

    Il dovere di chiarezza e sinteticità è collegato alla tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La redazione del ricorso deve rispettare i principi del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Il processo deve svolgersi secondo canoni di effettività e ragionevole chiarezza.

  • art. 28 d.lgs. 546/1992

    Il reclamo avverso i provvedimenti del Presidente è regolato da tale norma.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Il reclamo deve seguire le forme previste per il ricorso, con notifica nelle forme dell'art. 16.

  • art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. 546/1992

    La notifica del reclamo deve essere eseguita secondo le forme ivi previste.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di comprendere in modo chiaro e sintetico i fatti di causa e le specifiche censure rivolte alla decisione impugnata.
  • La mera riproduzione di argomentazioni astratte, di stralci degli atti precedenti o di doglianze cumulative e confuse non integra motivi di ricorso idonei a devolvere questioni alla Corte.
  • Anche la denuncia di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono erronee o contrastanti con la disciplina applicabile.
  • La mescolanza indiscriminata di vizi eterogenei e l'assenza di un nesso con il decisum possono determinare inammissibilità del ricorso per carenza di specificità e autosufficienza.
  • La violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità dell'atto processuale può incidere sull'intellegibilità delle questioni e giustificare la sanzione di inammissibilità.
  • In materia di impugnazione del provvedimento del Presidente della commissione tributaria, il reclamo segue le forme stabilite dall'art. 28 del d.lgs. 546/1992 e la relativa notificazione deve avvenire secondo le modalità richiamate dalla disciplina processuale tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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