Sentenza n. 1003/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - del provvedimento cat. -OMISSIS- del 23.10.2023 notificato in data 09.11.2023, con il quale la Questura della Provincia di Catania ha disposto il rigetto del rinnovo della licenza del porto fucile ad uso caccia; - nonché di tutti gli altri atti del procedimento, presupposti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, adottato in ragione di un decreto penale irrevocabile per furto aggravato e di controlli effettuati in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Ha dedotto violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà tra gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere, errore sui presupposti e illogicità. In particolare, ha sostenuto che la condanna, consistita nella sola pena pecuniaria e successivamente dichiarata estinta, non rientrasse tra quelle automaticamente ostative e che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta della sua personalità e affidabilità. Ha inoltre contestato la rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, qualificandoli come episodi sporadici, casuali o giustificati da ragioni familiari e lavorative. Ha lamentato, infine, che il provvedimento fosse sostanzialmente riproduttivo della comunicazione di avvio e della nota del Commissariato, con motivazione apparente, e ha chiesto l’acquisizione di ulteriori note endoprocedimentali. Nel corso del giudizio ha rappresentato l’intervenuta riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che il rilascio e il rinnovo del porto d’armi siano sottoposti a un giudizio prognostico e ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza sulla possibile abusività dell’arma, nel quale prevalgono le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica e non è necessario raggiungere il livello di certezza proprio dell’accertamento penale, essendo sufficiente una prognosi attendibile secondo il criterio del più probabile che non. Il primo motivo è stato respinto perché il procedimento era stato avviato e il ricorrente aveva potuto presentare memorie; la presenza di una nota endoprocedimentale di segno diverso non impediva l’adozione del diniego, purché la decisione finale fosse adeguatamente motivata, come ritenuto nel caso concreto. Quanto alla condanna, il giudice ha osservato che l’estinzione del reato non equivale alla riabilitazione: pur cessando gli effetti penali, solo la riabilitazione attesta, secondo la motivazione della sentenza, l’effettiva rieducazione del condannato. Inoltre, il diniego non si fondava soltanto sulla condanna, ma anche su quattro controlli con persone controindicate, tra cui un soggetto ritenuto appartenente a un’associazione mafiosa e un soggetto deferito per minaccia. Il ricorrente aveva fornito una spiegazione soltanto per il controllo presso il cognato sottoposto agli arresti domiciliari, senza giustificare adeguatamente gli altri episodi del 2018 e del 2019. Tali frequentazioni potevano quindi essere considerate indici di non affidabilità e di possibile rischio di abuso o apprensione dell’arma da parte dei soggetti frequentati. La riabilitazione intervenuta durante il processo non incide sulla legittimità originaria del provvedimento, da valutare in base alla situazione esistente al momento della sua emanazione, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
La licenza deve essere negata a chi ha riportato una condanna e non ha ottenuto la riabilitazione.
Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare prognosticamente l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi; l’assenza di riabilitazione mantiene rilevanza nel giudizio amministrativo, insieme agli ulteriori elementi di condotta.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve essere sorretto da una motivazione congrua e coerente con l’istruttoria; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale obbligo rispettato.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità per l’interessato di presentare memorie assicurano il contraddittorio procedimentale; la presenza di atti endoprocedimentali di segno diverso non determina, da sola, l’illegittimità del provvedimento finale.
art. 699 c.p.
È richiamato quale disposizione che esprime il divieto generale di portare armi, rispetto al quale la licenza costituisce una deroga.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. a fondamento della regola generale di divieto di detenzione o porto di armi, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e di affidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e delle persone menzionate nella decisione.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare armi; l’autorità di pubblica sicurezza deve pertanto verificare, con particolare rigore, la piena affidabilità del richiedente e l’assenza anche di rischi potenziali di abuso.
- Nel procedimento relativo al porto d’armi, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura prognostica e discrezionale: il rischio di abuso può essere ritenuto sussistente sulla base di una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, senza necessità di raggiungere la certezza richiesta per l’accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del porto d’armi, possono essere valorizzati anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, comprese frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, purché la valutazione sia razionale, istruita e adeguatamente motivata.
- L’estinzione del reato non è automaticamente equiparabile alla riabilitazione: nel giudizio di affidabilità previsto dalla disciplina delle armi, l’assenza di riabilitazione può mantenere rilievo, poiché l’estinzione deriva dal decorso del tempo mentre la riabilitazione presuppone una valutazione giudiziale del percorso rieducativo.
- La legittimità del diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; la riabilitazione sopravvenuta nel corso del giudizio non determina l’illegittimità originaria dell’atto, salva la possibilità di presentare una nuova istanza.
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