Cassazione Penale, Sentenza n. 17338/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) censura l'esclusione della sua partecipazione al furto presupposto sostenendo che vi fosse un accordo con l'autore del furto (Zammataro Pietro) che dimostrerebbe il concorso nel furto e non solo la ricettazione; 2) contesta la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), richiesta in appello dal difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato il primo motivo ritenendo non viziata la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui il Basile non partecipò al furto ma si limitò ad acquistare la vernice dall'autore del furto; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha valutato la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie attenuata di ricettazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'esame dell'applicazione dell'art. 131-bis e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è rigettato. In primo e secondo grado il ricorrente era stato condannato per la ricettazione di una latta di vernice per automobili e assolto dalla ricettazione di analoghi beni, con condanna al risarcimento civile.
Norme richiamate
art. 648, secondo comma, cod. pen. (ricettazione nella forma attenuata)
La fattispecie attenuata di ricettazione è stata ritenuta applicabile alla condotta del ricorrente; la Corte ha confermato che si trattò di ricettazione e non di concorso nel furto quando l'acquirente non ha inciso o rafforzato il proposito criminoso del ladro.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte d'appello non aveva valutato l'applicazione di questa causa di non punibilità; la Cassazione ha annullato la sentenza per consentire a un diverso giudice di merito di esaminare la richiesta alla luce della pronuncia costituzionale che ne ha ampliato l'applicabilità.
Sentenza Corte di cassazione, Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007 (Gualtieri)
Principio esteso alla ricettazione: per distinguere la responsabilità per ricettazione dalla responsabilità per concorso nel reato presupposto non è sufficiente il criterio meramente temporale; il giudice deve verificare se il comportamento dell'acquirente abbia effettivamente influenzato o rafforzato la decisione del reo principale.
Corte costituzionale, sent. n. 156 del 21/07/2020
Ha dichiarato l'incostituzionalità della parte di art. 131-bis che impediva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, aprendo la possibilità di applicare l'art. 131-bis anche alla ricettazione attenuata.
Massime di principio
- L'acquisto di un bene dal suo autore non implica automaticamente concorso nel furto: occorre valutare se l'acquirente abbia influenzato o rafforzato il proposito criminoso del ladro; se non lo ha fatto, il reato configurabile è la ricettazione.
- Il criterio temporale (cioè l'acquisto avvenuto dopo il furto) non è decisivo per escludere il concorso: il giudice deve esaminare caso per caso il ruolo e l'influsso dell'acquirente sul delitto principale.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.156/2020, l'art. 131-bis può essere valutato anche per reati senza minimo edittale di pena detentiva; il giudice di merito deve esaminare l'applicabilità della causa di non punibilità quando sia stata sollevata dalla difesa.
- In impugnazione la Cassazione sindaca i profili di diritto e i vizi di motivazione; le valutazioni di merito corrette e prive di vizi non sono rivedibili dalla Suprema Corte.
- In fase difensiva è opportuno chiedere espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis e fornire elementi concreti sulla tenuità del fatto e sulla personalità dell'imputato; in caso di omissione o valutazione negativa il rimedio può essere l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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