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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva ritenuto illegittima la disciplina regolamentare TARSU nella parte in cui applicava agli esercizi alberghieri tariffe significativamente superiori rispetto alle abitazioni, senza distinguere adeguatamente tra camere e parti comuni e senza una specifica motivazione dell'ammontare. Il Comune ha sostenuto che la maggiore tariffa per gli alberghi fosse giustificata dalla loro maggiore capacità potenziale di produzione di rifiuti e che il giudice tributario non potesse disapplicare il regolamento comunale in assenza di concreti vizi di legittimità. La società ha proposto ricorso incidentale contestando anche la legittimità della TARSU per gli anni 2010 e 2011 e i poteri rappresentativi del Sindaco.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile quello incidentale della società. Ha stabilito che è legittimo applicare agli alberghi una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni, poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti costituisce un dato di comune esperienza. Il metodo di calcolo basato sulla superficie dell'immobile e sulla sua destinazione non viola il principio comunitario del 'chi inquina paga', purché non imponga costi manifestamente sproporzionati. La Corte ha inoltre escluso un generale obbligo di motivazione specifica delle delibere comunali di determinazione delle tariffe e ha ritenuto legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65, 68 e 69

    La classificazione in categorie e sottocategorie deve tenere conto "in via di massima" di gruppi di attività con omogenea potenzialità di rifiuti.

    Le norme attribuiscono ai Comuni un ampio margine di discrezionalità nella classificazione delle utenze e nella determinazione delle tariffe TARSU. Non impongono necessariamente l'applicazione della stessa tariffa ad abitazioni ed alberghi e consentono tariffe alberghiere più elevate quando giustificate dalla maggiore produzione potenziale di rifiuti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi rilevanti ai fini della decisione.

    La disapplicazione del regolamento comunale è possibile solo dopo avere accertato specifici vizi di legittimità, quali incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Non è sufficiente una generica contestazione dei criteri tariffari o della loro opportunità.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7

    La disposizione, quale norma primaria, ha prorogato l'applicazione della TARSU, rendendo legittima la pretesa tributaria anche per gli anni 2010 e 2011.

  • D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 1, convertito dalla L. n. 13 del 2009

    La disciplina delle proroghe della TARSU è stata valutata nel quadro normativo che ha mantenuto transitoriamente applicabile il tributo in attesa della piena attuazione del nuovo sistema tariffario.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6

    Il definitivo passaggio dalla TARSU o TIA alla nuova tariffa integrata presupponeva l'emanazione del regolamento ministeriale e il completamento degli adempimenti necessari. Fino a tale momento la disciplina TARSU poteva continuare ad avere efficacia.

  • Art. 23 della Costituzione

    La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve stabilire gli elementi essenziali del tributo, ma può demandare a fonti subordinate la definizione delle modalità applicative e degli importi, nei limiti previsti dalla legge.

  • Principio comunitario del "chi inquina paga" e direttiva 2006/12/CE, art. 15

    "Il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio 'chi inquina paga'."

    È legittimo determinare la tassa sulla base di criteri presuntivi ragionevoli, quali superficie, destinazione dell'immobile e natura dell'attività, poiché è spesso difficile misurare i rifiuti effettivamente prodotti da ciascun utente. La differenziazione è ammissibile finché non comporta costi manifestamente sproporzionati.

Massime di principio

  • Un Comune può applicare agli alberghi una tariffa sui rifiuti superiore a quella delle abitazioni, anche in misura rilevante, se la differenza è collegata alla maggiore produzione potenziale di rifiuti dell'attività alberghiera.
  • La tariffa può essere calcolata mediante criteri presuntivi, come superficie e destinazione dell'immobile, senza necessità di misurare individualmente i rifiuti prodotti, purché il risultato non sia manifestamente sproporzionato.
  • Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del Comune sulle scelte tariffarie; può disapplicare il regolamento solo in presenza di concreti vizi di legittimità.
  • Le delibere comunali generali di determinazione delle tariffe non richiedono normalmente una motivazione analitica sulla quantificazione degli importi, salvo specifiche illegittimità o violazioni dei criteri normativi.
  • La TARSU può restare applicabile nelle annualità anteriori alla piena attuazione del nuovo sistema tariffario, anche quando siano intervenute proroghe legislative e disposizioni transitorie.
  • Per contestare efficacemente una tariffa sui rifiuti non basta sostenere che sia elevata o diversa da quella di altre categorie: occorre dimostrare una violazione normativa, una sproporzione manifesta o uno specifico vizio dell'atto comunale.

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