Cassazione Penale, Sentenza n. 12261/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) violazione o errata applicazione dell'art. 240, 1° comma c.p., con la censura che non ricorrano i presupposti per la confisca facoltativa dell'autovettura poiché il veicolo sarebbe stato usato solo per trasportare l'imputato e talora i correi senza alcuna modifica strutturale che lo renda stabilmente destinato all'attività criminosa; si sottolinea inoltre che il ruolo di autista sarebbe contestato solo in relazione a tre episodi. 2) Mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione in quanto il giudice non avrebbe valutato le peculiari caratteristiche del veicolo: intrinseca pericolosità, sistematica destinazione a furti cosiddetti 'con jackpotting', uso anche per il trasporto di beni soggetti a confisca obbligatoria e installazione di apparati elettronici per commettere i reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia congruamente motivato la valutazione della stabile destinazione del veicolo alla commissione dei reati, rilevando che almeno cinque dei furti contestati (n. 11, 13, 14, 15 e 16) furono commessi mediante l'uso dell'autovettura dell'imputato, impiegata per accompagnare i correi sul luogo dei fatti. Tali elementi, unitamente all'omogeneità dei reati, alla loro distribuzione in un arco temporale di circa quattro mesi, al numero dei correi coinvolti e all'uso abituale anche di altro veicolo riconducibile a persone della rete, consentono di ritenere non occasionale il nesso di strumentalità fra bene e reato. La Corte ha altresì chiarito che la prova della stabile destinazione non richiede necessariamente modifiche strutturali del veicolo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 240 c.p.
La norma è stata interpretata in senso da ammettere la confisca facoltativa del veicolo quando sussista una stabile destinazione del bene alla commissione dei reati. Tale stabile destinazione può desumersi da elementi fattuali (uso ripetuto nel compimento di più reati, ruolo nel trasporto di correi e refurtiva, frequenza e programmazione delle condotte) e non richiede necessariamente modifiche strutturali del mezzo
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019; Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'uso abituale di un'autovettura per raggiungere il luogo del furto e per nascondere o trasportare la refurtiva giustifica la confisca anche in assenza di modifiche strutturali; le circostanze fattuali e la ricorrenza costituiscono elementi decisivi
Massime di principio
- La confisca facoltativa di un veicolo può essere disposta non solo quando il mezzo sia stato modificato strutturalmente, ma anche quando risulti abitualmente e sistematicamente impiegato nella commissione di reati; la valutazione è fattuale e richiede elementi concreti di uso ripetuto
- Fattori rilevanti per valutare la stabile strumentalità del bene: numero di reati commessi con il veicolo, ruolo nel trasporto di correi e refurtiva, distribuzione temporale delle condotte (non occasionalità), omogeneità dei reati e partecipazione di una rete di persone che impiegano ripetutamente lo stesso o più veicoli
- La mera partecipazione dell'imputato come conducente in alcuni episodi non esclude la confisca se è provato l'impiego abituale del veicolo in più episodi che dimostrino un modus operandi
- Per contrastare una richiesta di confisca è utile dimostrare l'uso occasionale del veicolo, l'assenza di ricorrenza e programmazione, l'assenza di collegamento stabile tra il mezzo e le condotte criminose; le modifiche strutturali sono un elemento probatorio ma non imprescindibile
- Il giudice deve motivare in modo puntuale e concreto il nesso di strumentalità; censure generiche sulla mancata valutazione di specifiche caratteristiche del veicolo richiedono che il ricorrente indichi elementi concreti mancanti nella motivazione
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