Sentenza n. 339/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 243/2022, del 07.12.2022, nel Proc. n. 4863/2022 R.G., del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola specifica, validamente sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, notificata al Comune resistente e depositata in giudizio. Ricorrendo i presupposti dell'art. 84, comma 3, c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, commi 1 e 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dal ricorrente.
Atto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, azionata mediante giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, con cui il Comune era stato ingiunto di pagare la somma di euro 13.680,00, oltre interessi o rivalutazione, spese e accessori. L'opposizione proposta dal Comune è stata rigettata con sentenza divenuta definitiva; il decreto ingiuntivo è stato quindi dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il titolo è stato notificato al Comune e, secondo quanto dedotto, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio di ottemperanza il ricorrente ha depositato, con mandato speciale, atto di rinuncia al ricorso, notificato al Comune, motivato dall'avvio di trattative di bonario componimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, proveniente dal difensore munito di mandato speciale, notificata alla parte costituita o intimata e depositata in giudizio, consente la declaratoria di estinzione quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 647 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, come modificato dall'art. 147 l. n. 388/2000
È richiamato per il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, se resa dal difensore munito di mandato speciale, specificamente dichiarata, notificata alla parte interessata e depositata in giudizio, integra i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l'esecuzione di un titolo giudiziario, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio senza che il giudice debba pronunciarsi sull'effettivo adempimento dell'amministrazione al comando contenuto nel titolo.
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