Cassazione Civile, Sentenza n. 20519/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva confermato il rigetto, da parte del Giudice di pace, dell'opposizione di Antonina Biondo al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali. La ricorrente deduce due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme processuali e civili (art. 39 DM 9/04/2001, artt. 138 e 139 c.p.c., art. 43 c.c.) per avere il notaio inviato richieste di pagamento a indirizzo incompleto e per consegna delle raccomandate alla figlia che abita nello stesso stabile ma in diversa unità abitativa, con conseguente eccezione di prescrizione del credito; (2) omesso esame di fatto decisivo concernente la dichiarazione resa dal notaio in sede di interrogatorio formale, con la quale avrebbe riconosciuto di avere ricevuto 10.900,00 euro "comprensivi sia delle spese erariali sia delle 'spese di studio'", sicché non rimanerebbe alcun ulteriore credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza perché il Tribunale aveva accertato, con valutazione di fatto non specificamente censurata in cassazione, che le richieste di pagamento erano giunte presso l'indirizzo della destinataria e ricevute dalla figlia che abita nello stesso stabile, facendo prevalere la presunzione iuris tantum di ricezione; pertanto non è possibile rimettere in discussione tale fatto in sede di legittimità salvo vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale aveva correttamente ricostruito che i 10.900,00 euro incassati erano stati impiegati per obblighi fiscali ed erariali (10.305,16 euro) e per altre modeste spese analiticamente indicate in parcella, mentre la locuzione "spese di studio" non comprende l'onorario professionale, per cui residuava un credito a favore della professionista. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.900,00 oltre accessori, e la Corte ha disposto l'ulteriore pagamento del contributo unificato secondo le previsioni dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (raddoppio se dovuto).
Norme richiamate
art. 2956 cod. civ.
termine triennale per l'azione cambiaria e simili, primo comma, n. 2 (prescrizione)
Il credito non era prescritto perché il termine triennale era stato interrotto da richieste di pagamento e costituzione in mora regolarmente ricevute; la notificazione/consegna degli avvisi ha efficacia interruttiva se effettivamente arrivata nel luogo di destinazione.
art. 1335 cod. civ.
Presunzione iuris tantum di conoscenza degli atti negoziali recettizi per l'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione: se l'atto giunge al domicilio o luogo indicato si presume che il destinatario ne abbia avuto conoscenza, salvo prova contraria senza colpa.
artt. 138 e 139 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente in tema di validità delle comunicazioni e notificazioni, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse risolta dal corretto accertamento della ricezione delle raccomandate al domicilio o tramite familiari conviventi o comunque residenti nello stesso stabile.
art. 43 cod. civ.
Rinvio generico alla normativa civile evocata dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che detta norma impedisse l'applicazione della presunzione di ricezione nel caso concreto.
art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Limite del sindacato di legittimità sui fatti: valutazioni di fatto non specificamente e adeguatamente contestate in cassazione non possono essere rimesse in discussione; la ricorrente non ha dedotto il vizio nelle forme richieste.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso (applicazione della misura aggiuntiva/‘raddoppio’ se dovuto).
DM 9 aprile 2001, art. 39
Norma normativa richiamata dalla ricorrente in relazione alla regolamentazione delle fatture/parcelle e loro contenuto; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione di tale norma mutasse la valutazione sulla sussistenza del credito professionale risultante dalla parcella e dalla documentazione prodotta.
Massime di principio
- La notifica o la consegna di richieste di pagamento al luogo di domicilio del destinatario o a persona della famiglia residente nello stesso stabile crea una presunzione iuris tantum di ricezione: il destinatario deve provare di non aver avuto conoscenza senza sua colpa per farla venir meno.
- In sede di cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito se la ricorrente non le contesta specificamente nei termini dell'art. 360 c.p.c.; le deduzioni basate su un diverso accertamento dei fatti sono inammissibili.
- Il riconoscimento di somme da parte del professionista non implica automaticamente l'estinzione del credito professionale se dalle dichiarazioni e dalla documentazione emergono che le somme erano destinate a spese vive, oneri fiscali o altre voci distinte dall'onorario; espressioni generiche come "spese di studio" non vanno automaticamente interpretate come comprensive dell'onorario.
- L'interruzione della prescrizione può avvenire tramite invio di richieste di pagamento e costituzioni in mora se risultano regolarmente ricevute: la prova della ricezione è decisiva per l'efficacia interruttiva.
- Il giudizio sul quantum del credito professionale richiede esame della parcella e della documentazione di supporto; il debitore che contesta l'ammontare deve fornire elementi probatori specifici per dimostrare l'inesistenza o l'avvenuto pagamento totale del credito.
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