Sentenza del 21/11/2018 n. 30053 - Corte di Cassazione
Avviso di accertamento - Delibere comunali - Obbligo di allegazione - Atti non conoscibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso contestando: la validità dell'atto per la mancanza della firma autografa del funzionario; l'omessa indicazione delle aliquote applicate e la mancata allegazione o riproduzione del regolamento comunale e delle delibere tariffarie; il criterio di calcolo dell'imposta sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, anziché mediante applicazione progressiva a scaglioni; e la quantificazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l'avviso è prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. Ha escluso, inoltre, l'obbligo di allegare le delibere comunali e i regolamenti tariffari, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili dal contribuente. Ha confermato il calcolo delle maggiorazioni sulla superficie totale del messaggio pubblicitario, non sulle sole parti eccedenti le soglie dimensionali. Le contestazioni sugli interessi sono state dichiarate inammissibili anche per carenza di autosufficienza e, comunque, gli interessi risultavano applicati entro i limiti di legge. La società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati nella motivazione riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; non si estende, di regola, agli atti generali soggetti a pubblicità legale.
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
Precisando la portata dell'obbligo di allegazione, limita tale obbligo agli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
Per gli atti di accertamento prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Disciplina i requisiti degli avvisi di accertamento comunali; nel caso esaminato non impedisce la validità dell'atto privo di firma autografa, purché sia indicato il responsabile nei modi previsti.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 165
Stabilisce il limite massimo applicabile agli interessi sui tributi locali; la Corte ha rilevato che i tassi applicati dal Comune rispettavano il limite di tre punti percentuali rispetto al tasso legale.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 4
"per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento"
Le maggiorazioni tariffarie si applicano alla superficie complessiva del messaggio pubblicitario quando questo supera le soglie previste, non soltanto ai metri quadrati eccedenti.
Costituzione, art. 53
Il criterio di applicazione della maggiorazione sulla superficie totale non è stato ritenuto contrario al principio di capacità contributiva e progressività dell'imposizione.
Massime di principio
- Le delibere comunali e i regolamenti che stabiliscono tributi e tariffe, essendo atti generali soggetti a pubblicazione legale, normalmente non devono essere allegati all'avviso di accertamento: si presumono legalmente conoscibili dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti individuali o specifici, non conoscibili altrimenti, quando il loro contenuto sia indispensabile per comprendere e verificare la pretesa tributaria.
- Per contestare efficacemente la motivazione di un avviso occorre dimostrare non solo che un atto richiamato non era conosciuto, ma anche che una parte essenziale del suo contenuto, non riportata nell'avviso, era necessaria per comprenderne le ragioni.
- Gli avvisi generati da sistemi informatici possono essere validi anche senza firma autografa, se riportano il nominativo del funzionario responsabile secondo le modalità previste dalla legge.
- Quando una tariffa prevede maggiorazioni legate al superamento di determinate soglie dimensionali, occorre verificare il testo della norma: nel caso dell'imposta sulla pubblicità, la maggiorazione si applica all'intera superficie del messaggio e non con un calcolo progressivo per scaglioni.
- Le questioni non dedotte tempestivamente nel primo grado possono essere dichiarate nuove e inammissibili in appello; inoltre, in cassazione il ricorrente deve trascrivere gli atti e i passaggi necessari a consentire il controllo della censura.
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