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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 149/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 149/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla motivazione emerge che il ricorso introduttivo non risultava corredato dal deposito della prova dell'avvenuta notifica al Comune resistente. L'appellante contestava, in sostanza, le conseguenze processuali attribuite a tale omissione, sostenendo l'idoneità della costituzione in giudizio dell'amministrazione a sanare il vizio mediante il principio del raggiungimento dello scopo.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha condiviso l'accertamento del TAR relativo al mancato deposito della prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'amministrazione resistente. La costituzione in giudizio del Comune non può produrre effetti sananti ex tunc ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a. quando la notifica sia inesistente; il principio del raggiungimento dello scopo opera invece in presenza di una notifica nulla. La domanda cautelare è stata quindi respinta in via derivata rispetto al rigetto dell'appello. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    La costituzione dell'amministrazione non sana ex tunc l'inesistenza della notificazione del ricorso; il raggiungimento dello scopo può rilevare in presenza di una notificazione nulla, non inesistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente non produce una sanatoria ex tunc quando la notificazione del ricorso sia inesistente.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto può operare per una notificazione nulla, ma non per una notificazione inesistente.
  • In sede di appello cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris derivante da una carenza processuale relativa alla notificazione del ricorso giustifica il rigetto dell'appello e, conseguentemente, della domanda cautelare reiterata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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