Sentenza del 11/09/2019 n. 5004 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
( PRIMA MASSIMA) - Notificazioni - Notifica ricorso a mezzo Pec prima del Processo Tributario Telematico - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittima la notifica del ricorso effettuata tramite PEC. Secondo il principio affermato, la PEC costituiva già una modalità di notificazione riconosciuta dall'ordinamento giuridico, indipendentemente dall'introduzione successiva del processo tributario telematico. Pertanto, il ricorso introduttivo notificato via PEC anteriormente all'avvio del processo tributario telematico deve considerarsi ammissibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l'ammissibilità di un ricorso tributario notificato tramite PEC in un momento anteriore all'introduzione del processo tributario telematico. La questione riguardava, in particolare, se l'uso della PEC fosse giuridicamente valido anche prima della piena operatività del processo tributario telematico.
Norme richiamate
Disciplina della posta elettronica certificata e delle notificazioni telematiche
La PEC è stata considerata una modalità di notificazione giuridicamente riconosciuta anche prima dell'introduzione del processo tributario telematico; la successiva informatizzazione del processo non ha creato ex novo la validità della PEC.
Normativa sul processo tributario telematico
L'introduzione del processo tributario telematico non impedisce di riconoscere la validità delle notifiche effettuate via PEC in epoca precedente, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la prova e la regolarità della notificazione.
Massime di principio
- La notifica di un atto tramite PEC può essere valida anche prima dell'entrata in vigore o della piena operatività del processo telematico, se la PEC era già riconosciuta dall'ordinamento come strumento idoneo di notificazione.
- La validità della notifica deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della notificazione e non esclusivamente in base alla data di introduzione del processo telematico.
- È comunque necessario verificare la corretta identificazione degli indirizzi PEC, la ricevuta di accettazione e consegna, l'integrità degli atti e il rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile.
- L'assenza, all'epoca, di un processo tributario telematico non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso notificato via PEC.
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