Cassazione Penale, Ordinanza n. 02529/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 41-bis ord. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta persistente capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di riferimento. È stata anche chiesta la trattazione in udienza pubblica, richiesta non accolta perché il rito previsto è camerale non partecipato. La Corte ha però rilevato che il ricorso, nella sostanza, censurava soprattutto la motivazione, profilo non deducibile in cassazione nel tipo di controllo consentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo sufficiente la proroga del 41-bis, valorizzando: l'elevato spessore criminale del ricorrente e il suo ruolo apicale nella 'ndrangheta; il perdurante ruolo del nucleo familiare e della cosca di riferimento; la vitalità attuale del sodalizio criminale; l'assenza di elementi di resipiscenza o di distacco dal clan. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini della proroga del regime differenziato, non occorre la prova certa dei collegamenti, essendo sufficiente la loro ragionevole probabilità sulla base degli elementi acquisiti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La proroga del regime detentivo differenziato richiede che i collegamenti con l'associazione criminale possano essere ragionevolmente ritenuti probabili sulla base dei dati acquisiti, non essendo necessaria una dimostrazione in termini di certezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., la verifica dei collegamenti con l'associazione criminale di riferimento non richiede prova piena o certa, essendo sufficiente una loro ragionevole probabilità desunta dagli elementi conoscitivi disponibili.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è sufficiente quando valorizza, in modo puntuale e coerente, il profilo criminale del detenuto, la persistenza della vitalità del sodalizio, il ruolo del contesto familiare e l'assenza di segnali concreti di distacco o resipiscenza.
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di 41-bis, non sono deducibili censure che si risolvano esclusivamente in vizi motivazionali, ove il controllo consentito sia limitato alla violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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