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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera n. 74 del 30 ottobre 2025 con cui l’Assemblea legislativa della Regione Umbria ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta regionale approvata con delibera n. 1048 del 16 ottobre 2025 concernente la “Programmazione regionale dell’offerta formativa della rete scolastica regionale-anno scolastico 2026-2027”; di ogni atto presupposto con particolare riferimento alle (richiamate nelle premesse della delibera impugnata ma allo stato non conosciute) deliberazioni dell’Assemblea legislativa n. 414 dell’8 ottobre 2024 e 43 del 17 luglio 2025 concernenti le “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria” rispettivamente per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Ministero ricorrente in data 19 gennaio 2026: della delibera n. 86 dell’11 dicembre 2025 (pubblicata in BUR S.G. n. 62 del 24 dicembre 2025) con cui l’Assemblea legislativa della Regione Umbria ha approvato la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta regionale approvata con delibera n. 1238 del 28 novembre 2025 concernente l’integrazione della “Programmazione regionale dell’offerta formativa della rete scolastica regionale-anno scolastico 2026-2027”, approvando ulteriori due dimensionamenti ma sospendendo l’effetto di tale integrazione fino al pronunciamento del Presidente della Repubblica sul pendente ricorso straordinario proposto dalla Regione Umbria.

Giustizia amministrativa202500547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 74 del 30 ottobre 2025 e n. 86 dell'11 dicembre 2025, concernenti il dimensionamento della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha impugnato la deliberazione regionale n. 74 del 30 ottobre 2025, con cui la Regione Umbria aveva previsto 132 autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2026/2027, anziché le 130 assegnate dal decreto interministeriale n. 124 del 2025, aggiornativo del decreto n. 127 del 2023. Il Ministero ha dedotto: violazione dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, e dei decreti interministeriali n. 127 del 2023 e n. 124 del 2025; violazione degli artt. 9 e 12 del d.l. n. 77 del 2021, per il contrasto con gli obblighi e le tempistiche del PNRR e per il possibile ricorso ai poteri sostitutivi; difetto di motivazione. Nelle more, la Regione ha adottato la deliberazione n. 86 dell'11 dicembre 2025, individuando gli ulteriori due dimensionamenti necessari a raggiungere il contingente di 130 autonomie, ma sospendendone l'efficacia fino alla decisione sul ricorso straordinario proposto contro il decreto interministeriale n. 124 del 2025. Con motivi aggiunti il Ministero ha impugnato anche tale deliberazione, deducendo nuovamente la violazione della disciplina sul dimensionamento e del PNRR, nonché difetto di motivazione e perplessità, in ragione della contraddizione tra l'approvazione dei due ulteriori dimensionamenti e la sospensione della loro efficacia. La Regione ha sostenuto che il decreto n. 124 del 2025 fosse contestabile e che la sospensione costituisse esercizio legittimo del potere previsto dall'art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

La decisione

Il TAR ha escluso dal giudizio il sopravvenuto commissariamento della Regione e gli atti adottati dal Commissario ad acta, ritenendo non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune interessato dal successivo dimensionamento commissariale. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché la deliberazione n. 74 è stata superata dalla deliberazione n. 86, che ha individuato gli ulteriori due dimensionamenti, facendo venir meno l'originaria illegittimità relativa al numero complessivo di autonomie. I motivi aggiunti sono stati accolti in parte. Il decreto interministeriale n. 124 del 2025, non impugnato in questo giudizio, è stato ritenuto efficace e vincolante per la Regione; pertanto, la Regione era tenuta a conseguire il contingente di 130 autonomie entro il termine applicabile. La successiva individuazione dei due dimensionamenti non è stata ritenuta sufficiente, poiché la contestuale sospensione della loro efficacia ha mantenuto in essere due autonomie eccedenti. Il TAR ha escluso che tale sospensione potesse essere giustificata dall'art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241 del 1990: la disciplina speciale sul dimensionamento, collegata agli obblighi PNRR e a tempistiche vincolate, non consente una dilatazione dei termini mediante una sospensione sine die collegata alla decisione sul ricorso straordinario. Inoltre, la deliberazione n. 86 non richiamava l'art. 21-quater né esplicitava la sussistenza dei gravi motivi richiesti. La disciplina speciale consentiva soltanto un differimento temporale non superiore a trenta giorni; la sospensione disposta fino alla decisione sul ricorso straordinario non indicava un termine massimo compatibile con tale previsione. È stata quindi annullata, in parte qua, la deliberazione n. 86, limitatamente alla sospensione dell'efficacia dei due ulteriori dimensionamenti individuati nei Comuni di Terni e Gubbio. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, d.l. n. 98/2011

    «Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto»

    La Regione deve dimensionare autonomamente la rete scolastica entro il termine previsto e nei limiti del contingente annuale determinato dal decreto interministeriale; è ammesso soltanto il differimento temporale previsto dalla stessa disciplina speciale, non superiore a trenta giorni.

  • art. 1, comma 557, l. n. 197/2022

    Ha introdotto nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 la disciplina del contingente organico e del dimensionamento della rete scolastica in attuazione della riforma PNRR.

  • decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023

    Ha individuato i criteri e il contingente per il triennio di riferimento; per l'Umbria ha previsto 133 autonomie per il 2024/2025, 132 per il 2025/2026 e il quadro poi aggiornato per il 2026/2027.

  • decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025

    Ha aggiornato il contingente per l'anno scolastico 2026/2027, fissando per l'Umbria il limite di 130 autonomie; non essendo impugnato nel giudizio, è stato ritenuto efficace e vincolante per la Regione.

  • artt. 9 e 12 d.l. n. 77/2021

    Rilevano per il coordinamento dell'attuazione del PNRR e per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento degli enti attuatori.

  • art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990

    Il potere di sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi non può essere utilizzato per eludere le tempistiche vincolate di una disciplina speciale sul dimensionamento scolastico collegata al PNRR, soprattutto mediante una sospensione collegata senza termine certo alla decisione su un ricorso straordinario.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Richiamato ai fini dell'individuazione, ratione temporis, del termine massimo applicabile alla sospensione invocata dalla Regione, pari a dodici mesi secondo il testo vigente al momento dell'adozione della deliberazione n. 86.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il difetto di motivazione è stato dedotto con riferimento alla sospensione, ma l'annullamento è stato fondato principalmente sulla violazione della disciplina speciale e sull'incompatibilità della sospensione con le tempistiche obbligate del procedimento.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale impone a una Regione di adeguare la rete scolastica a un contingente annuale determinato da un decreto interministeriale entro un termine vincolato, la Regione deve rispettare sia il limite quantitativo sia la scadenza, salvo esclusivamente il differimento espressamente previsto dalla disciplina speciale.
  • Un decreto interministeriale efficace e non impugnato nel giudizio relativo agli atti regionali di attuazione costituisce parametro vincolante per la Regione; le contestazioni sui presupposti del contingente non possono essere esaminate incidentalmente per giustificare la mancata conformazione all'atto presupposto.
  • L'individuazione formale delle autonomie scolastiche necessarie a raggiungere il contingente non elimina l'inadempimento quando l'efficacia del dimensionamento è contestualmente sospesa, mantenendo in concreto un numero di autonomie superiore a quello consentito.
  • Il potere generale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi non può essere utilizzato per dilatare i termini di un procedimento regolato da una disciplina speciale, collegata al conseguimento di obiettivi PNRR e caratterizzata da scadenze funzionali all'avvio dell'anno scolastico.
  • Una sospensione dell'efficacia subordinata alla decisione su un ricorso straordinario, senza l'indicazione di un termine massimo compatibile con la disciplina applicabile, è illegittima quando determina il mantenimento della situazione eccedente rispetto al contingente vincolante.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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