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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29827/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda il trattenimento di una missiva del detenuto, già disposto in via provvisoria dalla direzione dell'istituto penitenziario e poi confermato dal magistrato di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza di Milano a seguito di reclamo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-ter ord. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 13 CEDU, sostenendo che la difesa non aveva potuto interloquire sul contenuto della corrispondenza perché la missiva non era allegata agli atti e il suo contenuto non era stato messo a disposizione del difensore con estrazione di copia, con conseguente lesione del diritto di difesa; con il secondo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-ter ord. pen. e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di sicurezza che avevano giustificato il mancato inoltro della missiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché volto a una rivalutazione del fatto e, comunque, privo del vizio motivazionale denunciato, poiché il Tribunale di sorveglianza aveva illustrato adeguatamente le ragioni di potenziale lesività per l'ordine e la sicurezza connesse al contenuto della comunicazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, non esiste un diritto del difensore alla visione ed estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata; è sufficiente che il provvedimento indichi, anche non analiticamente, i contenuti della comunicazione in modo da consentire il bilanciamento tra esigenze di sicurezza/investigative e diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ord. pen.

    Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto è sufficiente che il provvedimento indichi i contenuti della comunicazione in modo tale da consentire il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto di difesa; non sussiste un diritto del difensore alla visione ed estrazione di copia della missiva trattenuta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro invocato dalla difesa per sostenere la lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro invocato dalla difesa per sostenere la lesione del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato come parametro invocato dalla difesa a tutela della libertà personale e delle garanzie difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza del detenuto non è necessario che la missiva sia integralmente allegata agli atti o consegnata in copia al difensore, purché il provvedimento giudiziale ne indichi il contenuto in modo sufficiente a consentire il controllo giurisdizionale e il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
  • La censura che richiede una nuova valutazione delle ragioni di sicurezza poste a base del trattenimento della corrispondenza è inammissibile in sede di legittimità quando si risolva in una diversa lettura del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando il provvedimento impugnato espone, sia pure sinteticamente, le ragioni di potenziale lesività della comunicazione per l'ordine o la sicurezza e consente di comprendere la ratio della limitazione imposta.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e può comportare altresì il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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