Cassazione Penale, Sentenza n. 37899/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto e applicato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. a seguito dell'omessa impugnazione della sentenza di abbreviato, ma ha ritenuto di non poter concedere in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) nonostante la rideterminazione della pena fosse risultata sotto i limiti previsti per la concessione del beneficio. Il ricorrente sosteneva che, essendo la riduzione disposta in sede esecutiva dal giudice stesso, questi dovesse poter esaminare anche la concessione della sospensione condizionale come provvedimento conseguente; richiamava orientamenti che consentono provvedimenti conseguenti in executivis (es. art. 671 e art. 673 c.p.p.) e invocava principi costituzionali di parità e legalità. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso sostenendo che la legge non prevede la possibilità di concedere la sospensione condizionale in sede esecutiva al di fuori dei casi espressamente previsti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. operata materialmente in sede esecutiva, la legge non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere generale di riesaminare e concedere la sospensione condizionale della pena a seguito di tale riduzione. La Corte ha distinto i casi in cui la giurisprudenza ammette interventi del giudice dell'esecuzione (es. disciplina della continuazione art. 671 c.p.p., revoca per abolitio criminis art. 673 c.p.p.) da quello della riduzione ex art. 442, 2-bis, ritenendo che quest'ultimo non configuri una sopravvenienza assimilabile che legittimi il riesame della prognosi ex art. 164 c.p. pen. senza una espressa previsione legislativa. Perciò l'istanza di sospensione condizionale è stata esclusa e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena come effetto premiale per la mancata impugnazione della sentenza in rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che tale riduzione, pur producendo effetti in sede esecutiva, non attribuisce automaticamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale, salvo diversa previsione normativa.
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e i limiti oggettivi per la sua concessione; la Corte ha confermato che la valutazione della relativa prognosi è ordinariamente compito del giudice della cognizione.
art. 676 cod. proc. pen.
Regola i provvedimenti conseguenti in sede esecutiva; la Corte osserva che, sebbene l'art. 676 contenga l'ambito dei 'provvedimenti conseguenti', non vi si ricava automaticamente il potere di concedere la sospensione condizionale dopo la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis.
art. 671 cod. proc. pen.
Consente interventi specifici del giudice dell'esecuzione in caso di applicazione della continuazione; la Corte distingue tale ipotesi da quella in esame, nelle quali la concessione della sospensione condizionale è ammissibile in executivis sulla base di una previsione normativa specifica.
art. 673 cod. proc. pen.
Regola la revoca di condanne per abolitio criminis; la Corte ricorda che in questi casi, per effetto della sopravvenienza che incide sul quadro sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione può nei 'provvedimenti conseguenti' concedere la sospensione condizionale se ciò è compatibile con la valutazione prognostica.
art. 164 cod. pen.
Stabilisce la necessità di una prognosi favorevole per la concessione della sospensione condizionale; la Corte evidenzia che tale valutazione è ordinariamente compiuta dal giudice della cognizione e può essere riesaminata in executivis solo nelle ipotesi di sopravvenienze che incidano sul quadro genetico della sanzione (es. abolitio criminis).
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita nella motivazione per analogie giurisprudenziali (patteggiamento ed estinzione degli effetti penali); la Corte sottolinea che l'effetto estintivo non sempre rende meccanicamente riesaminabile la sospensione condizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del ricorso; applicata dalla Corte a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) è in principio materia di cognizione: il giudice che deve formulare la prognosi favorevole è il giudice della cognizione, salvo che la legge preveda espressamente poteri del giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire per concedere la sospensione condizionale in executivis solo nei casi espressamente disciplinati o riconosciuti dalla giurisprudenza (ad es. provvedimenti conseguenti all'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. o alla revoca per abolitio criminis ex art. 673 c.p.p.).
- La riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., pur essendo concretamente operata in sede esecutiva, non equivale a una sopravvenienza che automaticamente legittima il riesame della prognosi ex art. 164 c.p. pen.; senza un'espressa previsione legislativa il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale solo in virtù di quella riduzione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente tutte le possibilità procedurali: chiedere espressamente al giudice dell'esecuzione i provvedimenti previsti dalla legge, documentare eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto che possano configurare una modifica sostanziale della posizione (es. abolitio criminis, dichiarazione di incostituzionalità), e, se del caso, proporre impugnazioni o istanze nel rispetto dei limiti normativi individuati dalla giurisprudenza.
- Se si ritiene che la disciplina normativa sia insufficiente o ingiusta rispetto ai principi di parità e legalità, la via corretta è tentare rimedi giuridici compatibili (ricorso per cassazione quando consentito, sollevazione di questioni costituzionali ove rilevante, o iniziative legislative), non l'assunzione che il giudice dell'esecuzione possa automaticamente estendere i suoi poteri.
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