Sentenza del 18/05/2016 n. 409 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Contributo unificato civile - Giudizio opposizione alla stima indennità esproprio - Rito sommario art. 702bis c.p.c. - Riduzione contributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che ai procedimenti di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio si applica il beneficio della riduzione alla metà del contributo unificato. Pertanto, la parte che introduce tale giudizio non è tenuta a versare il contributo ordinario per intero, ma soltanto nella misura ridotta prevista dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione alla determinazione della stima dell'indennità di esproprio, proposta ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 327/2001 e dell'art. 29 della legge 150/2011, secondo il rito sommario di cognizione previsto dall'art. 702-bis c.p.c. La questione esaminata concerne l'applicabilità della riduzione alla metà del contributo unificato prevista dall'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni)
Disciplina l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e costituisce la base normativa del giudizio considerato.
Art. 29 legge 1 dicembre 2011, n. 150
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della controversia relativa all'opposizione alla stima.
Art. 702-bis c.p.c.
Individua il rito sommario di cognizione utilizzato per la trattazione del procedimento.
Art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede la riduzione alla metà del contributo unificato applicabile al procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi specificamente a oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il contributo unificato deve essere versato nella misura ridotta alla metà, anche quando il procedimento è introdotto con il rito sommario di cognizione.
- La riduzione dipende dalla natura della controversia, ossia dall'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, e non esclusivamente dal rito processuale adottato.
- Prima di effettuare il versamento occorre verificare che la domanda riguardi effettivamente la determinazione o contestazione dell'indennità di esproprio e non altre pretese autonome, poiché queste ultime potrebbero seguire un diverso regime di contribuzione.
- In caso di pagamento integrale, la parte interessata può valutare la richiesta di rimborso o di restituzione della quota versata in eccedenza, secondo le procedure applicabili.
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