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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14316/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di godimento con diritto di acquisto (rent to buy) avente ad oggetto una struttura alberghiera. La società utilizzatrice ha agito per ottenere dalla concedente il rimborso, ai sensi dell'art. 1577 c.c., delle spese sostenute per lavori di straordinaria e urgente manutenzione, asseritamente resi necessari da carenze strutturali e impiantistiche dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni da mancato guadagno correlati alla pubblicità negativa subita e alla ridotta utilizzabilità della struttura durante l'esecuzione dei lavori. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Nelle more, però, la società convenuta è stata dichiarata fallita dopo la decisione di primo grado. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta dalla creditrice, ritenendo che la pretesa dovesse essere fatta valere esclusivamente nel passivo fallimentare. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95 e 96 l. fall., sostenendo che, quando il fallimento sopravviene dopo la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda del creditore, la disciplina dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. consente al creditore di proporre o proseguire l'impugnazione ordinaria contro la sentenza di rigetto, mentre il curatore può resistere nel giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nella formulazione ratione temporis, deve essere interpretato estensivamente e si applica anche quando il fallimento sopravvenga dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore. In tale ipotesi il creditore è onerato di impugnare la decisione per evitare il giudicato e il curatore è legittimato a proseguire o resistere nel giudizio di impugnazione. La declaratoria di improcedibilità resa dalla Corte territoriale è stata quindi ritenuta errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1577 c.c.

    richiamato come base della domanda di rimborso delle spese di straordinaria e urgente manutenzione sostenute dalla conduttrice/utilizzatrice

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio

  • art. 51 l. fall.

    concorre a fondare il principio di universalità soggettiva e l'assoggettamento dei creditori alle regole del concorso

  • art. 52 l. fall.

    impone che ogni credito verso il fallito sia accertato secondo le regole del passivo fallimentare

  • art. 93 l. fall.

    richiamato quale disciplina dell'insinuazione al passivo

  • art. 95 l. fall.

    richiamato nella formulazione previgente e in quella successiva alle modifiche del 2006 e 2007, in relazione all'accertamento del credito

  • art. 96 l. fall.

    interpretato estensivamente: si applica anche al fallimento sopravvenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore; il creditore deve impugnare la sentenza per evitare il giudicato e il curatore può proseguire/resistere nel giudizio

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo a sostegno dell'interpretazione estensiva

Massime di principio

  • Quando il fallimento del debitore sopravviene dopo la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda del creditore, quest'ultimo deve impugnare la decisione per evitare che si formi il giudicato sulla pretesa.
  • L'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. va letto in modo estensivo, non limitandolo alle sole ipotesi di sentenza di condanna o di accertamento positivo del credito, ma comprendendovi anche la sentenza di rigetto totale o parziale della domanda creditoria.
  • Nel caso di fallimento sopravvenuto dopo la sentenza di primo grado, il curatore è legittimato a proseguire o resistere nel giudizio di impugnazione promosso dal creditore.
  • La sopravvenienza del fallimento non determina una questione di competenza, ma una questione di rito: l'azione individuale proposta fuori dalle forme concorsuali non è devoluta a un giudice diverso, bensì è inammissibile, improcedibile o improponibile secondo i casi.
  • La sentenza di accertamento del credito eventualmente resa in riforma della decisione di rigetto è opponibile al fallimento, con effetti analoghi a quelli della sentenza che, in caso di accoglimento in primo grado, venga poi impugnata dal curatore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniComodato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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