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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza demolitoria del Comune di Castel San Giorgio n.-OMISSIS-, con cui si ingiunge al ricorrente la demolizione di opere che si ritiene essere abusivamente realizzate e la rimozione dei materiali ritenuti potenzialmente inquinanti; dell’ordinanza n.-OMISSIS-, con cui si ingiunge al ricorrente e a -OMISSIS- la demolizione di opere che si ritiene essere abusivamente realizzate e la rimozione dei materiali ritenuti potenzialmente inquinanti; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso, se e per quanto occorra, il verbale n. -OMISSIS-protocollo n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di sopralluogo dell’area redatto dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 ottobre 2025: dell’ordinanza n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-(nella versione che nell’ordine non vede il nominativo di -OMISSIS-, riportato solo nell’epigrafe e a tergo dell’ordinanza).

Giustizia amministrativa202501615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di materiali ritenuti potenzialmente inquinanti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le ordinanze con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di un manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la rimozione di veicoli e materiali ritenuti potenzialmente inquinanti presenti in un’area appartenente a una società fallita e solo in parte interessata da misure ablative. Ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e la completa estraneità ai fatti, sostenendo di non essere proprietario, responsabile degli abusi, custode o possessore dell’area e di agire, quale coadiutore, come mero ausiliario dell’Agenzia. Ha inoltre censurato il mancato avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, l’atipicità dell’atto, l’incompetenza del Responsabile del Settore Tecnico-Edilizia Privata rispetto all’ordine di rimozione dei rifiuti, il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’ordine di rimozione avrebbe richiesto accertamenti tecnici sull’effettiva natura dei materiali e sull’esistenza di un pericolo per salute e incolumità pubblica, rilevando che l’ARPAC aveva escluso che gli automezzi fossero rifiuti. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva ordinanza recante i medesimi obblighi. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un atto di rettifica, individuando quale unico destinatario dell’ingiunzione un soggetto diverso dal ricorrente; il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto di rettifica depositato dal Comune ha riformulato l’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi individuando quale unico destinatario un soggetto diverso dal ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente non avrebbe più potuto ottenere un vantaggio concreto dall’eventuale annullamento delle ordinanze impugnate. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimazione passiva, alla partecipazione procedimentale, alla competenza, all’istruttoria e alla motivazione. Per la natura formale della decisione ha compensato le spese di lite, ponendo tuttavia a carico del Comune il pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per censurare il mancato avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • d.lgs. 152/2006

    Invocato dal ricorrente con riferimento all’ordine di rimozione dei materiali ritenuti potenzialmente inquinanti e alla necessità di accertamenti tecnici; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta modifica dell’atto impugnato che elimini il ricorrente dal novero dei destinatari dell’obbligo determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto originario non possa più procurargli un’utilità concreta e attuale.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio senza esaminare le censure di merito dedotte contro l’atto impugnato.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una rettifica dell’atto da parte dell’amministrazione, le spese possono essere compensate in ragione della natura formale della decisione, ferma la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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