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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38274/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria, sostenendo: 1) produzione di documentazione che dimostrerebbe la sua estraneità ai fatti e un errore di identificazione nel provvedimento (il Tribunale avrebbe confuso il "ricorrente" con altro soggetto); 2) contestazione delle risultanze probatorie ritenute dal Giudice (ad es. la circostanza della disponibilità di una propria autovettura non corrisponderebbe al vero); 3) le conversazioni indicate non proverebbero un rapporto di vicinanza con il presunto capo del sodalizio, Sebastiano Bontempo Scavo, e quindi non proverebbero la partecipazione all'associazione e l'aggravante mafiosa; 4) mancata sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce della lontananza temporale dei precedenti (ultimo precedente 2013).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Messina abbia fornito una motivazione puntuale e priva di manifesta illogicità, descrivendo: struttura e ruoli del sodalizio, i molteplici rapporti illeciti tra il ricorrente e Bontempo Scavo, l'incontro di gennaio 2020 relativo a una rilevante quantità di stupefacente (con spostamenti documentati, incluso l'uso dell'autovettura di terzi), episodi successivi di cessione di stupefacente nell'agosto 2020 captati da intercettazioni, e indizi di persistenza dell'attività del ricorrente fino al 2024. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso che non siano emersi elementi idonei a neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Per tali ragioni la Cassazione ha escluso la rilevante sindacabilità di una diversa valutazione dei fatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di rito (art. 94 disp. att.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)

    Riferimento alle norme incriminatrici del traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ricorda che i fatti addebitati rientrano in tali fattispecie e che le risultanze investigative dimostrano scambi e ruoli nell'ambito del traffico.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamata la presunzione di pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a superare tale presunzione, giustificando la misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma relativa alla gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari: la decisione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari (e la non neutralizzazione della presunzione di pericolosità) è stata confermata dalla Cassazione, che non ha rilevato violazioni di legge o manifesta illogicità.

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Richiamati i principi di forma e contenuto del motivo di ricorso: la Corte sottolinea che il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il dissenso; affermazioni generiche sono insufficienti e portano all'inammissibilità.

  • Disposizioni di attuazione, art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (esecuzioni amministrative correlate alla sentenza).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non effettua un riesame libero dei fatti: non annulla un provvedimento cautelare sulla base di una diversa valutazione probatoria, salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per ottenere l’accoglimento di un ricorso contro misure cautelari in Cassazione occorre un motivo specifico e puntuale che confronti direttamente le argomentazioni del giudice di merito; deduzioni generiche o alternative di lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p.) il difensore deve apportare prove concrete e recenti che dimostrino l'assenza di rischi processuali o di pericolosità, non limitandosi a contestazioni astratte o a ricostruzioni alternative dei fatti.
  • Le contestazioni sulla identificazione del soggetto o sull'erronea attribuzione di condotte richiedono documentazione chiara e puntuale che dimostri l'errore materiale o logico nella ricostruzione adottata dal giudice; semplici affermazioni difensive non bastano.
  • Le censure processuali basate sulla mera rivalutazione della attendibilità delle fonti (es. intercettazioni, riscontri) sono soggette a forte limite in Cassazione: tali valutazioni appartengono al giudice di merito e devono essere affrontate con argomentazioni specifiche che evidenzino vizi di motivazione.

Testo integrale

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