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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24756/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestano la sentenza della Corte d'appello che li ha dichiarati colpevoli del reato previsto dall'art. 443 c.p. in forma tentata per aver detenuto nello studio medicinali e presidi medico-chirurgici scaduti e in condizioni precarie. Sostengono errore di diritto e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità penale sul concetto di dolo eventuale e sull'inidoneità organizzativa, mentre per configurare il tentativo è necessario il dolo diretto, ossia atti idonei, consapevoli e diretti in modo inequivoco alla somministrazione; la mera accettazione del rischio o colpa organizzativa non sarebbe sufficiente a provare il tentativo doloso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la detenzione per la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti non integra automaticamente il reato consumato previsto dall'art. 443 c.p., ma può integrare il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. solo se la condotta costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello equivoca perché non chiariva se il rischio di compromissione della salute fosse il frutto di un'accettazione del rischio (dolo eventuale) o la conseguenza di una volontà diretta di somministrazione; ha inoltre escluso che l'inidoneità organizzativa di per sé provi il dolo diretto. Per queste ragioni è stato disposto il nuovo esame delle circostanze di contesto per verificare la concreta intenzione di somministrare i prodotti guasti.

Norme richiamate

  • art. 443 cod. pen.

    La norma punisce la detenzione per il commercio, la messa in commercio e la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti. La Corte interpreta che la sola detenzione in vista della somministrazione non costituisce automaticamente il reato consumato: può invece configurare un tentativo se ricorrono elementi che dimostrino la volontà diretta di somministrare.

  • art. 56 cod. pen.

    Principio sul tentativo: la condotta punibile come tentativo richiede atti idonei, diretti in modo non equivoco alla consumazione e la consapevolezza del risultato; non è sufficiente il mero dolo eventuale o l'accettazione del rischio.

  • art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza la designazione della Corte cui rinviare il giudizio; applicata qui per inviare il nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

Massime di principio

  • La detenzione di medicinali guasti o imperfetti non costituisce automaticamente il reato consumato: per la consumazione è necessaria la somministrazione effettiva; la detenzione può essere tentativo solo se vi è prova di atti idonei e della volontà diretta di somministrare.
  • Per configurare il tentativo è necessario il dolo diretto (volere l'evento), mentre il dolo eventuale o la semplice accettazione del rischio non sono sufficienti di per sé a fondare la responsabilità penale per tentativo.
  • Carenti modalità organizzative o un numero elevato di dispositivi non conformi possono essere indizi rilevanti ma non bastano automaticamente a dimostrare la volontà di somministrazione; la motivazione deve ricostruire in modo specifico e circostanziato gli elementi che dimostrano l'intenzione dolosa.
  • La prova del dolo può essere anche indiziaria, ma gli indizi devono essere esplicitati e collegati logicamente all'intenzione di somministrare; in caso di motivazione equivoca la sentenza deve essere annullata e il fatto riesaminato.
  • In situazioni analoghe, per difendersi o per valutare la posizione: verificare e documentare le pratiche organizzative, conservazione e tracciabilità dei materiali, eventuali ordini/registrazioni di somministrazione, e qualsiasi elemento che possa dimostrare o escludere la volontà effettiva di somministrare prodotti guasti.

Testo integrale

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