Sentenza n. 1376/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1241 del 4 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 1241 del 4 novembre 2024, relativa al risarcimento per il tardivo inquadramento nella qualifica di primo dirigente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della difesa aveva dato esecuzione soltanto parziale alla sentenza che gli riconosceva il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva emanazione del provvedimento di inquadramento nella qualifica di primo dirigente, con decorrenza economica dal 1 gennaio 2007. La sentenza aveva imposto all’Amministrazione di formulare una proposta di pagamento commisurata sia alle differenze retributive maturate dal 17 maggio 2007 al 1 settembre 2010, sia alle conseguenti differenze di trattamento previdenziale. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento di euro 21.176,47 per le differenze stipendiali e di euro 3.972,80 per le spese del precedente giudizio, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere. Il ricorrente ha contestato l’integralità dell’adempimento, rilevando che non erano state corrisposte né la rivalutazione monetaria né le differenze di trattamento previdenziale. Quanto alla rivalutazione, il ricorrente ne ha chiesto il riconoscimento in sede di ottemperanza, benché essa non fosse stata espressamente disposta nel titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle differenze retributive e alle spese legali del precedente giudizio, poiché tali somme risultavano pagate. Ha invece respinto la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, precisando che, pur potendo essa costituire componente del risarcimento e pur potendo essere ricompresa nella domanda risarcitoria in assenza di esclusione, il giudizio di ottemperanza resta limitato alla stretta esecuzione del titolo giudiziale e non può estendersi a domande ulteriori, anche se connesse, non definite dalla sentenza da eseguire. Ha accolto la domanda di ottemperanza quanto alle differenze di trattamento previdenziale, rilevando che il titolo giudiziale imponeva all’Amministrazione di considerare anche tale voce e che non risultava né formulata la relativa proposta né effettuato il pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di formulare una proposta di pagamento commisurata alle differenze previdenziali conseguenti al mancato superiore inquadramento nel periodo dal 17 maggio 2007 al 1 settembre 2010, da calcolare dal collocamento a riposo fino alla data attuale, nonché a un ulteriore importo determinato tenendo conto degli indicatori di speranza di vita nella provincia di residenza del ricorrente, desumibili dalle tabelle ISTAT. Anche su tali somme ha escluso la rivalutazione monetaria, per la medesima ragione processuale. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per il personale militare, con facoltà di delega. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, poiché l’esecuzione era avvenuta solo parzialmente e dopo l’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l’esatta esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a conformare l’azione amministrativa al titolo giudiziale.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio definito dalla sentenza da eseguire, aveva consentito al TAR di imporre all’Amministrazione di formulare una proposta di pagamento determinata secondo i criteri indicati nel titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del contenuto precettivo del titolo giudiziale e non può essere utilizzato per introdurre o decidere domande ulteriori, anche se collegate all’obbligazione già riconosciuta, che non siano state oggetto della sentenza da eseguire.
- Quando il titolo giudiziale impone all’Amministrazione di considerare, ai fini del risarcimento, una specifica voce di danno, l’omessa formulazione della proposta di pagamento o l’omesso pagamento di tale voce integra inottemperanza parziale e legittima l’ordine giudiziale di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alle componenti del giudicato già integralmente soddisfatte dall’Amministrazione, mentre il giudizio prosegue per le voci ancora ineseguite.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento subordinatamente all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e definendone termini e attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →