Cassazione Civile, Ordinanza n. 13504/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente dell'ente previdenziale, inquadrato nel ruolo professionale legale, che aveva svolto per diversi anni funzioni di coordinamento prima dell'Ufficio legale della sede provinciale e poi anche di quello della Direzione regionale, percependo una specifica indennità di coordinamento in misura fissa. Il lavoratore chiedeva che tale indennità fosse inclusa nella base di calcolo del trattamento di quiescenza e della buonuscita, sostenendo la violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile. Dopo un primo giudizio di legittimità, la causa era stata rinviata al giudice di merito per verificare, secondo il principio di diritto fissato dalla Cassazione, non solo la percezione continuativa dell'indennità ma anche la qualifica di inquadramento e il correlato trattamento stipendiale. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva nuovamente riconosciuto la computabilità dell'indennità nella retribuzione utile al fine pensionistico. L'ente previdenziale ha proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 394 c.p.c., dei CCNL richiamati, dell'art. 13 l. n. 70/1975 e dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che il giudice di rinvio avesse travalicato il principio di diritto vincolante della precedente cassazione e che avesse errato nell'interpretare la disciplina collettiva sull'indennità di coordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il motivo fosse formulato in modo confuso e promiscuo, con una sovrapposizione di censure non chiaramente riferite a specifiche statuizioni della sentenza impugnata, in violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione. Dall'altro lato, ha osservato che il giudice di rinvio si era attenuto al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente: la Corte territoriale aveva effettuato la verifica richiesta sulla base delle previsioni di legge e di contratto collettivo applicabili ai fatti accertati, senza discostarsi dal vincolo derivante dalla cassazione con rinvio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la censura è inammissibile se mira a contestare oltre tale perimetro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che mettano in relazione la sentenza impugnata con le norme asseritamente violate.
art. 366, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo preciso le norme violate e argomentare in quale punto la decisione contrasti con esse; non è sufficiente una critica generica o confusa.
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato nel precedente principio di diritto per la verifica della qualifica di inquadramento e del trattamento stipendiale ai fini del computo dell'indennità.
art. 13 L. n. 70/1975
Richiamato per valutare la base di computo del trattamento di fine servizio in relazione all'inquadramento e al trattamento stipendiale della qualifica.
artt. 72, 83 e 85 CCNL 11 ottobre 1996
Richiamati per disciplinare il conferimento delle funzioni di coordinamento e la relativa indennità nel rapporto di lavoro del personale legale.
art. 97 CCNL 2002/2005
Richiamato dalla parte resistente a sostegno della computabilità dell'indennità nella retribuzione utile.
art. 108 CCNL area VI 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
Invocato nel ricorso per sostenere l'erronea applicazione della disciplina collettiva successiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere strutturato con motivi specifici e chiaramente intellegibili: è inammissibile una censura cumulativa e confusa che sovrapponga più profili di doglianza senza distinguere le singole rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede il confronto puntuale tra la norma invocata e la concreta affermazione di diritto contenuta nella decisione impugnata; non è sufficiente indicare le disposizioni asseritamente violate.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; è inammissibile il ricorso che contesti la decisione di rinvio senza dimostrare una reale deviazione da quel principio.
- Quando la Cassazione ha cassato con rinvio per una specifica verifica giuridica, il nuovo sindacato di legittimità è delimitato al controllo del rispetto di quel vincolo e non può trasformarsi in una rivalutazione generale della controversia.
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